Lo Statuto
Indice
PARTE PRIMA
PRINCIPI
TITOLO I
Norme fondamentali per l'organizzazione del Comune
Capo I
Principi fondamentali
Art. 1 - Il Comune
Art. 2 - Il Territorio
Art. 3 - Lo Stemma ed il Gonfalone
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Tutela della Salute
Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.
Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport, e del tempo libero
Art. 8 - Assetto e utilizzazione del territorio
Art. 9 - Sviluppo economico
Art. 10 - Programmazione economico - sociale e territoriale
Capo II
Rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e gli altri enti
Art. 11 - Rapporti con lo Stato
Art. 12 - Rapporti con la Regione
Art. 13 - Rapporti con la Provincia
Art. 14 - Rapporti con gli altri Enti
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Gli organi istituzionali
Generalità
Art. 15 - Gli organi
Capo II
Il Consiglio Comunale
Art. 16 - Il Consiglio Comunale
Art. 17 - Prima adunanza
Art. 18 - Il Presidente del Consiglio Comunale e convocazione del Consiglio.
Art. 19 - Regolamento interno
Art. 20 - Commissioni speciali di controllo o di garanzia e di indagine - Commissioni consiliari permanenti.
Art. 21 - Il consigliere comunale
Art. 22 - Dimissioni del consigliere
Capo III
La Giunta Comunale
Nomina, durata in carica, revoca
Art. 23 - Composizione
Art. 24 - Nomina
Art. 25 - Durata in carica e surrogazioni
Art. 26 - Dimissioni del Sindaco o degli assessori
Art. 27 - La revoca della Giunta
Art. 28 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore
Sezione II
Attribuzioni e funzionamento
Art. 29 - Attribuzioni
Art. 30 - Organizzazione della Giunta
Art. 31 - Adunanze e deliberazioni
Art. 32 - Deliberazioni urgenti
Capo IV
Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
Art. 33 - Pareri obbligatori
Art. 34 - Conflitto di interesse nei pareri
Capo V
Il Sindaco
Art. 35 - Competenze del Sindaco
Art. 36 - Durata del mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale . Limitazione dei mandati
Art. 37 - Mozione di sfiducia
Art. 38 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
Art. 39 - Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale
TITOLO II
Gli organi burocratici
Norme generali
Art. 40 - Principi direttivi
Capo II
Il Segretario Comunale
Art. 41 - Ruolo e funzioni
Art. 42 - Nomina
Art. 43 - Revoca
I responsabili degli Uffici e dei Servizi
Art. 44 - Funzioni e responsabilità dei responsabili degli uffici e dei servizi.
TITOLO III
I servizi pubblici
Capo I
Forme di gestione
Art. 45 - Forme di gestioneArt. 46 - Gestione in economia
Art. 47 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Art. 48 - Enti a partecipazione comunale
TITOLO IV
Controllo interno
Controllo interno
Art. 49 - Principi
Capo II
Il Collegio dei Revisori
Art. 50 - Il collegio dei revisori
Art. 51 - Funzioni dei revisori
Capo III
Il controllo di gestione
Art. 52 -Il controllo di gestioneTITOLO V
Forme collaborative
Art. 53 - Convenzioni
Art. 54 - Consorzi
Art. 55 - Accordi di programma
TITOLO VI
Partecipazione popolare
Capo I
Iniziativa politica e amministrativa
Art. 56 - Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 57 - Istanze
Art. 58 - Petizioni
Art. 59 - Proposte
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 60 - Principi generali
Art. 61 - Associazioni
Art. 62 - Organismi di partecipazione
Art. 63 - Incentivazione
Capo III
Referendum consultivi - Diritti di accesso
Art. 64 - Referendum
Art. 65 - Effetti del referendum
Art. 66 - Diritto di accesso
Art. 67 - Diritto di informazione
Capo IV
Il Difensore Civico
Art. 68 - Istituzione
Art. 69 - Nomina
Art. 70 - Requisiti, incompatibilità e decadenza
Art. 71 - Mezzi e prerogative
TITOLO VII
Programmazione finanziaria
Art. 72 - IndirizziArt. 73 - Principi
Art. 74 - Finanza locale
Art. 75 - Investimenti
Art. 76 - Bilancio
Art. 77 - Rendiconto della gestione
Art. 78 - Tesoreria
Art. 79 - Attività contrattuale
Art. 80 - Contratti
Art. 81 - Regolamento di contabilità
Art. 82 - Beni , demanio e patrimonio
TITOLO VIII
L'attività normativa
Art. 83 - Ambito di applicazione dei regolamenti
Art. 84 - Procedimento di formazione dei regolamenti
TITOLO IX
Norme finali, transitorie e di revisione dello Statuto
Art. 85 - Norme transitorie e finali
Art. 86 - Revisione dello Statuto
PARTE PRIMA
PRINCIPI
TITOLO I
Norme fondamentali per l'organizzazione del Comune
Capo I
Principi Fondamentali
Articolo 1
(Il Comune)
(1) Il Comune di Massa e Cozzile è un ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana, sorta dalla Resistenza, e dal presente Statuto.
(2) La comunità di Massa e Cozzile, in conformità con i principi costituzionali, riconosce i diritti innati delle persone umane e ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie fra gli Stati. e i popoli. Ravvisa nella pace un valore fondante della promozione della società umana. Favorisce il confronto, l'integrazione delle culture dei popoli come opportunità di apertura e di arricchimento nel rispetto delle differenze e diversità che sono fondamento di un legittimo pluralismo. Incoraggia iniziative di cooperazione e di solidarietà anche internazionale.
(3) Il Comune rappresenta la comunità di Massa e Cozzile, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
(4) Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
(5) Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio della sussidarietà.
Articolo 2
(Il territorio)
(1) Il territorio del Comune è ricompreso nelle mappe catastali n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 confinanti a nord con i comuni di Marliana e di Pescia, a sud con il comune di Buggiano, a est con il comune di Montecatini Terme e ad ovest con i comuni di Pescia e di Buggiano.
(2) Nel territorio del Comune sono individuati il Capoluogo Massa e le frazioni di Cozzile, Massa, Vangile, Margine Coperta e Traversagna e nuclei abitati di Mortineto e Biscolla.
(3) La sede del Comune è posta nel capoluogo. Essa può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale assunta con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti assegnati all'organo. Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale e di norma, la Giunta Municipale e gli organi collegiali del Comune. Per esigenze particolari da definirsi nell'ambito del regolamento di funzionamento, il Consiglio comunale può riunirsi in altri siti.
Articolo 3
(Lo Stemma e il Gonfalone)
(1) Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone concessi con decreto del presidente della Repubblica in data 11 giugno 1997.
(2) Con apposito regolamento sono disciplinati l'uso dello Stemma e del Gonfalone, nonchè la concessione in uso dello Stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
Articolo 4
(Finalità)
(1) Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione delle scelte amministrative. Informa la propria azione ai principi di parità e di pari opportunità fra uomo e donna e riconosce ai minori i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia impegnandosi affinchè sia consentita ai bambini e ai ragazzi l'affermazione della piena titolarità di cittadini del Comune.
(2) Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
(3) Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale dell'Italia e dell'Unione Europea.
(4) Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
(5) Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali presenti con le loro strutture organizzative.
Articolo 5
(Tutela della salute)
(1) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
(2) Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, concorrendo alla rimozione delle cause che ne impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti.
Articolo 6
(Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico)
(1) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, economizzare, difendere e, al verificarsi di condizioni di degrado, a ripristinare le risorse ambientali. Cura inoltre la diffusione di una cultura di rispetto ambientale che si indirizzi su un corretto rapporto uomo-territorio.
(2) Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.
Articolo 7
(Promozione dei beni culturali,dello sport e del tempo libero)
(1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
(2) Incoraggia lo sport ed il turismo a livello sociale e giovanile.
(3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, ed associazioni.
Articolo 8
(Assetto e utilizzazione del territorio)
(1) Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato e sostenibile sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
(2) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
(3) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani annuali di investimento.
(4) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione che, privilegiando finalità di sicurezza e di vivibilità ambientale, si rapporti ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
(5) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
Articolo 9
(Sviluppo economico)
(1) Il Comune favorisce le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
(2) Tutela e promuove l'agricoltura e l'artigianato ed i servizi e adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e l'associazionismo.
Articolo 10
(Programmazione economico-sociale e territoriale)
(1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
(2) Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, professionali e culturali operanti nel suo territorio.
Capo II
Rapporti con lo Stato, con la Regione,
con la Provincia e gli altri Enti
Articolo 11
(Rapporti con lo Stato)
(1) Il Comune esercita le funzioni trasferite con le leggi dello Stato, opera ai fini del conseguimento degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e provvede, nell'ambito delle sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.
Articolo 12
(Rapporti con la Regione)
(1) Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalla Regione. Partecipa al processo di formazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale nonchè alla partecipazione dei piani e dei programmi nei quali gli obiettivi si concretizzano.
Articolo 13
(Rapporti con la Provincia)
(1) Il Comune partecipa alla formazione e alla determinazione dei piani e dei programmi della Provincia.
(2) Attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
(3) Il Comune avanza annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia, ai fini della definizione della programmazione regionale.
(4) Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali promossi dalla Provincia.
Articolo 14
(Rapporti con gli altri enti)
(1) Il Comune programma forme di coordinamento nei confronti degli enti operanti nel territorio al fine di armonizzare i servizi di interesse pubblico alle esigenze complessive degli utenti.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
Gli organi istituzionali
Capo I
Generalità
Articolo 15
(Gli organi)
(1) Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale e il Sindaco.
(2) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
(3) La Giunta comunale è organo di gestione politico - amministrativa generale.
(4) Il Sindaco rappresenta il Comune e ne è il responsabile della amministrazione; è ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e autorità sanitaria locale.
Capo II
Il Consiglio Comunale
Articolo 16
(Il Consiglio Comunale)
(1) Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
(2) Esercita i poteri e le competenze previste dalle leggi statali e regionali e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
(3) L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
(4) L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata e competenza, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati con Legge dello Stato.
Art. 17
Prima adunanza
(1) La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione dei consiglieri eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
(2) La prima adunanza del Consiglio comunale è destinata prioritariamente a:
convalida degli eletti;
-
nomina del presidente del Consiglio Comunale;
giuramento del Sindaco;
comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale fra i quali il Vicesindaco;
illustrazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche ed approvazione in apposito documento degli indirizzi generali di governo;
(3) La seduta prosegue quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
(4) La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
Articolo 18
( Il Presidente del Consiglio Comunale e convocazione del Consiglio.)
(1) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal Presente Statuto. Il Presidente è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
(2) Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno di concerto con il Sindaco e, ove possibile, riunisce la conferenza dei capigruppo per discutere l'ordine del giorno. Presiede il Consiglio Comunale. Sottoscrive assieme al Segretario Comunale gli atti del Consiglio Comunale.
(3) In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per voti presente.
(4) Il Presidente può essere revocato quando venga meno alla sua funzione di terzietà e di garante del funzionamento dell'organo consiliare. La revoca avviene mediante mozione di sfiducia, presentata da almeno due quinti dei consiglieri e approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella prima riunione successiva del Consiglio Comunale si procede all'elezione del nuovo Presidente.
Articolo 19
(Regolamento interno)
(1) Entro sei mesi dall'ultimazione della pubblicazione del presente statuto è approvato il regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Articolo 20
( Commissioni speciali di controllo o di garanzia e di indagine - Commissioni consiliari permanenti)
(1) Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, la commissione speciale avente funzione di controllo o di garanzia. Detta commissione è composta da consiglieri comunali nominati con criterio proporzionale. La presidenza è attribuita ai gruppi di opposizione
(2) Il consiglio comunale può altresì istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione nonchè commissioni consiliari permanenti.
(3) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata di tali commissioni verranno disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
(4) La deliberazione di istituzione delle commissioni suddette dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Articolo 21
(Il consigliere comunale)
(1) Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità, senza vincolo di mandato e con piena libertà di opinione e di voto nell'esercizio delle sue funzioni politico amministrative..
(2) L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.
(3) Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
(4) Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle eventuali aziende, società, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o controllati tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
(5) Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente articolo n. 19.
(6) E' tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
(7) I consiglieri comunali, i membri dei consigli di amministrazione di istituzioni o società a prevalente capitale pubblico locale, sono tenuti comunicare per la necessaria pubblicazione la loro personale situazione patrimoniale.
(8) I consiglieri e i membri dei consigli di amministrazione di istituzioni o società a prevalente capitale pubblico locale, entro la prima seduta successiva all'elezione, comunicano al Segretario Comunale l'elenco delle associazioni e organizzazioni alle quali sono iscritti. Delle dichiarazioni viene data pubblicazione all'albo pretorio nei tre mesi successivi alla presentazione.
9) Il Consiglio Comunale avvalendosi delle commissioni di garanzia e di controllo verifica con cadenza semestrale il grado di attuazione dei programmi approvati.
Articolo 22
(Dimissioni, surroga e supplenza del consigliere)
(1 Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio , entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere alla scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 T.U. 267/2000.
(2) Il consigliere decade per la mancata partecipazione a cinque sedute del consiglio consecutive. E' garantito il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Capo III
La Giunta Comunale
Sezione Prima
Nomina, durata in carica, revoca
Articolo 23
(Composizione)
(1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e fino ad un numero massimo di 6 assessori tra i quali il Vice Sindaco
(2) Il Vice Sindaco e gli assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio comunale purchè siano in possesso dei requisiti di candidabilità compatibilità ed eleggibilità di cui alla normativa vigente.
(3) Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.
Articolo 24
Nomina
(1) La Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, viene nominata dal Sindaco e di detta nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale nelle prima seduta successiva alla elezione.
(2) I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
(3) Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco o del Vicesindaco.
Articolo 25
(Durata in carica e surrogazioni)
(1) Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
(2) In caso di impedimento, di assenza del Sindaco o di sospensione ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000 le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.
(3) Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età reperibile.
(4) Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni del Sindaco, sono svolte dal Vice Sindaco.
(5) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore Il Sindaco dispone l'avocazione provvisoria delle funzioni o l'attribuzione delle stesse ad altro assessore. In quest'ultima ipotesi il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
(6) Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore il Sindaco ne assume le relative funzioni o le delega ad altro assessore.
Articolo 26
(Dimissioni del Sindaco o degli assessori
( 1 ) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
( 2) Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco, il quale ne prende atto e procede alla surroga, dandone comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della sua prima riunione utile.
Articolo 27
(La revoca della Giunta)
(1) La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
(2) Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
(3) Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
(4) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 7 consiglieri
(5) La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
(6) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti Leggi.
Articolo 28
(Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore)
(1) La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
a) Accertamento di una causa di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
c) Scioglimento del Consiglio Comunale;
d) Negli altri casi previsti dalla Legge.
(2) In caso di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'articolo n.38 comma quarto dello Statuto.
Sezione Seconda
Attribuzioni e coordinamento
Articolo 29
(Attribuzioni)
1) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2) La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 267/2000 , nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nella competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3) E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi , nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Articolo 30
(Organizzazione della Giunta)
(1) L'attività della Giunta è collegiale.
(2) Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
(3) Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
Articolo 31
(Adunanze e deliberazioni)
(1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti.
(3) Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede.
(4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
(5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori e devono essere corredate di idonea motivazione.
(6) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta. I responsabili dei servizi e degli uffici assistono, se richiesti, per fornire elementi di valutazione. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede in sua vece.
(Deliberazioni urgenti)
(1) La Giunta, in caso di urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.
(2) Le predette deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza
3) Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Capo IV
Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
Articolo 33
(Pareri obbligatori)
(1) In ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta , che non sia mero atto di indirizzo, deve essere inserito il parere tecnico del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico;
(2) Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva la difformità nell'atto.
Articolo 34
(Conflitto di interessi nei pareri)
(1) I responsabili dei servizi si astengono dall'esprimere parere in ordine alle deliberazioni direttamente interessanti il coniuge o parenti e affini fino al quarto grado o di conferire incarichi ai medesimi.
(2) Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede all'applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.
(3) Nei casi di cui al primo comma il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio.
Capo V
Il Sindaco
Articolo 35
Competenze del Sindaco
(1) Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
(2) Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
(3) Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del T.U. 267/2000 il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
(4) Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
(5) In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
(6) In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
(7) Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell' ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
(8). Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
(9). Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 T.U. 267/2000.
(10) Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
(11) Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
(12) Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Articolo 36
Durata del mandato del sindaco e del consiglio comunale. Limitazione dei mandati.
(1) Il Sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
(2) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
(3) E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Articolo 37
Mozione di sfiducia.
(1) Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco, o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
(2) Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco , e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000.
Articolo 38
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.
(1) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco . Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
(2) Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 T.U. 267/2000.
(3) Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
(4) Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonchè della rispettiva giunta.
Articolo 39
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
(1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende:
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale , di leva militare e di statistica;
allo svolgimento , in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
(2) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
(3) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
(4) Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
(5) Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
(6) Nell' ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
(7) Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
(8) Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
(9) Ove il
sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto
provvede con propria ordinanza.
TITOLO II
Gli organi burocratici
Capo I
Norme generali
Articolo 40
(Principi direttivi)
(1) Il Comune informa la propria attività ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa spettanti e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
(2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
(3) Gli uffici comunali si ripartiscono in servizi.
(4) Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente.
Capo II
Il Segretario Comunale
Articolo 41
Ruolo e funzioni.
(1) Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
(2) Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
(3) Il
sindaco , ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1
dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel
rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il
segretario ed il direttore generale.
(4) Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
e) esercita
le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo
108, comma 4 del T.U. 267/2000;
(5) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Nomina.
(1) Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 T.U. 267/2000.
(2) Salvo quanto disposto dall'articolo 100 del Decreto legislativo 267/2000 , la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco , continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
(3) La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato .
Articolo 43
Revoca.
(1) Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio .
Capo III
I responsabili degli uffici e dei servizi
Articolo 44
Funzioni e responsabilità dei responsabili degli uffici e dei servizi.
(1) Spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
(2) Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
(3) Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
(4) Le attribuzioni dei responsabili, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
(5) I responsabili sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
(6) Alla valutazione dei responsabili degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 T.U. 267/2000.
TITOLO III
I servizi pubblici
Capo I
Forme di gestione
Articolo 45
(Forme di gestione)
(1) L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune, anche con diritto di privativa, ai sensi della Legge.
(2) La scelta delle forme della gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
(3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o costituzione di consorzi o società di capitali a prevalente capitale pubblico.
(4) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata.
(5) Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di tutela, informazione e partecipazione degli utenti.
Articolo 46
(Gestione in economia)
L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Articolo 47
(Gestione associata dei servizi e delle funzioni)
(1) Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Articolo 48
(Enti a partecipazione comunale)
(1) La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti e delle società, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
(2) Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma si applicano gli articoli 45 c. 2 e 50 c. 8 del T.U. 267/2000.
(3) I Singoli Amministratori o l'intero organo esecutivo possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.
(4) I rappresentanti del comune negli enti di cui al primo comma devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza amministrativa o tecnica, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
TITOLO IV
Controllo interno
Capo I
Controllo interno
Articolo 49
(Principi)
(1) Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
(2) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
(3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
(4) Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo e funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
Capo II
Il Collegio dei Revisori
Articolo 50
(Il Collegio dei Revisori)
(1) La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica della gestione del Comune è esercitata da un collegio di revisori composto come segue:
a) Uno da scegliersi tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) Uno da scegliersi tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) Uno da scegliersi tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
(2) Per far parte del collegio è necessario che gli interessati, oltre al requisito di cui al precedente comma, siano nelle seguenti condizioni:
Non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per la carica di consigliere comunale;
Non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 2399 del Codice Civile;
Non esercitare, nel periodo di svolgimento dell'incarico, attività professionale in contrasto con gli interessi del comune.
(3) Il collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Comunale previo accertamento dei requisiti e dopo una valutazione del curriculum professionale di ogni candidato.
(4) La votazione si svolge nel modo seguente. Ogni consigliere indica nella scheda segreta fino a due nominativi e risultano eletti quei candidati che nell'ambito della loro categoria professionale, riportano il maggior numero di voti.
(5) I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
Articolo 51
(Funzioni dei revisori)
(1) I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente;
(2) I revisori possono esprimere, mediante apposite relazioni, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
(3) Il Collegio dei Revisori collabora con il Sindaco, il Consiglio e la Giunta comunale per la migliore gestione economica dell'Ente esprimendo le proprie osservazioni e suggerimenti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta stessi per la loro valutazione ed eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.
Capo III
Il controllo di gestione
Articolo 52
(Controllo di gestione)
(1) L'autonomia statutaria costituisce facoltà dell'ente di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli articoli n.2424, n.2425, n.2425 bis e seguenti del Codice Civile.
(2) Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.
(3) Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
(4) La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) La congruità delle risultanze rispetto alla previsioni;
b) La quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i
programmi approvati;
c) Il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;
d) L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed
individuazione delle relative responsabilità.
TITOLO V
Forme collaborative
Articolo 53
(Convenzioni)
(1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
Articolo 54
(Consorzi)
(1) Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste dall'istituto della convenzione.
(2) La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
(3) Il Consiglio Comunale approva la convenzione a maggioranza assoluta dei componenti unitamente allo Statuto del Consorzio. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili. Lo Statuto disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
(4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso l'istituto consortile.
Articolo 55
(Accordi di programma)
Il Comune per la gestione associata o per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi o per la definizione e l'attuazione di opere, interenti e programmi può costituire o partecipare a consorzi, associazioni, fondazioni e stipulare convenzioni o concludere accordi di programma.
TITOLO VI
Partecipazione popolare
Capo I
Iniziativa politica ed amministrativa
Articolo 56
(Interventi nel procedimento amministrativo)
Il Comune di Massa e Cozzile informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni;
Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa;
Il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d'informazione.
Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.
Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.
Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrativa e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti e alle disposizioni sul procedimento.
Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.
Articolo 57
(Istanze)
(1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa del comune.
(2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal responsabile del settore competente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
(3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.
Articolo 58
(Petizioni)
(1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
(2) Il regolamento del consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti conseguenziali assunti ovvero dell'impossibilità a procedere.
(3) Se il termine previsto al secondo comma non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o proponendo una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre, in quest'ultimo caso, la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
(4) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.
Articolo 59
(Proposte)
- Le proposte, consistenti in una richiesta di emanazione di atto deliberativo, dovranno essere rivolte al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale nel rispetto delle reciproche competenze e portate all'esame degli organi sopracitati entro il termine massimo di novanta giorni dal loro ricevimento.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Articolo 60
(Principi generali)
(1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo n.83, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
(2) I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
Articolo 61
(Associazioni)
(1) La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
(2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro venti giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Articolo 62
(Organismi di partecipazione)
(1) Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
(2) L'amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione.
(3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti, rispettivamente, nelle materie oggetto delle loro attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro venti giorni dalla richiesta.
Articolo 63
(Incentivazione)
(1) Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate mezzi di incentivazione con dotazioni di natura finanziaria, patrimoniale, tecnica, professionale e organizzativa.
Capo III
Referendum consultivi - diritti di accesso
Articolo 64
(Referendum)
(1) Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
(2) Non possono essere indetti referendum in materia di: tributi locali, tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
(3) Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) Il dieci per cento del corpo elettorale;
b) Il Consiglio Comunale.
(4) Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Articolo 65
(Effetti del referendum)
(1) Entro 120 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
(2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Articolo 66
(Diritto di accesso)
(1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.
(2) Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni di Legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
(3) Il regolamento, oltre ad enucleare le categoria di atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Articolo 67
(Diritto di informazione)
(1) Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.
(2) Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
(3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa. Per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
(4) La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
(5) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme dirette a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo n.26 della Legge 7 agosto 1990 n.241.
Capo IV
Il Difensore Civico
Articolo 68
( Istituzione)
1. Il Comune di Massa e Cozzile può istituire, con ricorso alla figura giuridica della gestione associata dei servizi e delle funzioni, l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità', della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Può, inoltre, provvedere alla istituzione del Difensore Civico mediante l'utilizzo di quello Provinciale.
3. In caso di forma associata l'Istituto viene regolato da apposita convenzione da approvare da parte di ciascun Consiglio Comunale aderente.
Articolo 69
( Nomina)
1. Il Difensore Civico, in caso di gestione associata tra piu' Comuni, e' nominato dal Consiglio comunale indicato in convenzione tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo seguente;
2. Il provvedimento, con il quale il comune indicato in convenzione porta a conoscenza dei cittadini l'avviso per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'incarico di Difensore Civico, e' affisso per giorni trenta all'Albo Pretorio di Ciascun comune aderente e di esso dovrà essere data adeguata pubblicità;
3. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una solo volta. All'atto dell'insediamento presta giuramento davanti al Sindaco del Comune indicato in convenzione;
4. Della nomina del Difensore Civico ogni Sindaco da' comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Articolo 70
( Requisiti , incompatibilità e decadenza)
1. Il Difensore Civico e' scelto tra i cittadini che diano prova con documentato curriculum, di sicura competenza o esperienza giuridico amministrativa e di massima garanzia di probità e indipendenza.
2. I requisiti richiesti sono i seguenti:
Cittadinanza Italiana;
Godimento dei diritti politici;
età non superiore ai 70 anni per il primo incarico;
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o scienze economiche;
aver maturato per almeno cinque anni comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche e/o amministrative;
3. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
consigliere comunale;
b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle
comunità montane e delle unità sanitarie locali;
c) i ministri di culto;
d) Gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a
partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti
contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonchè qualsiasi attività
professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici
con l'amministrazione comunale;
f) chi ha coniuge, ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto
grado, che siano amministratori o segretario comunale;
g) chi abbia concorso come candidato alle elezioni del consiglio comunale in carica;
h) chi ha riportato nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimento o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Albo professionale;
4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente o di quelle previste nella convenzione;
5. La decadenza e' pronunciata all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci con la presenza dei due terzi dei componenti;
Articolo 71
( Mezzi e prerogative )
1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità delle normative vigenti, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interesse collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.
2. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità od omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
3. Il Difensore civico esercita inoltre tutte le altre competenze ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.
4. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e forniti di attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;
5. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati;
6. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
7. Può, altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
8. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino, che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodo temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
TITOLO VII
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Articolo 72
( Indirizzi )
L'amministrazione comunale individua nei mezzi finanziari ordinari e straordinari lo strumento indispensabile e necessario per poter soddisfare nel migliore dei modi i bisogni della collettività amministrata.
La programmazione finanziaria, annuale e pluriennale è la base attraverso la quale vengono ricercate ed individuate le fonti dei finanziamenti, la loro acquisizione e la relativa destinazione.
Articolo 73
( Principi )
L'attività finanziaria ed economica del Comune è posta in essere per promuovere e procurare le risorse e le ricchezze occorrenti al raggiungimento e conseguimento dei propri fini e per destinarle a tali scopi.
L'Amministrazione comunale ripropone di non chiedere ai cittadini risorse economiche superiori a quelle che effettivamente occorrono per la realizzazione ed il compimento degli scopi riconosciuti necessari per la collettività.
Articolo 74
( Finanza locale )
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe di competenza.
Articolo 75
( Investimenti )
il comune
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