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migranti

Funzionamento Consiglio Comunale

Stemma Comunale

COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA DI PISTOIA)


REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE


INDICE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

TITOLO II

STATUS DEL CONSIGLIERE

CAPO I

DIRITTI E DOVERI

Articolo 2 - Diritto di informazione e di accesso

Articolo 3 - Dovere di partecipazione alle sedute

Articolo 4 - Diritto di iniziativa

Articolo 5 - Interrogazioni

Articolo 6 - Mozioni e ordini del giorno

Articolo 7 - Diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale

Articolo 8 - Comportamento dei consiglieri durante le sedute

Articolo 9 - Astensione obbligatoria

CAPO II

RIMBORSO SPESE - ASSICURAZIONE - PATROCINIO LEGALE

Articolo 10 - Indennità di presenza e rimborso spese

Articolo 11 - Assicurazione e patrocinio legale

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 12 - Costituzione

Articolo 13 - Denominazione

Articolo 14 - Funzionamento

Articolo 15 - Capigruppo

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI O DI GARANZIA E DI INDAGINE

Articolo 16 - Commissioni speciali di garanzia

Articolo 17 - Commissioni d'indagine

Articolo 18 - Attribuzione del Presidente e del Vicepresidente delle Commissioni

Articolo 19 - Organizzazione delle sedute

CAPO III

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 20 - Presidenza del Consiglio Comunale

CAPO IV

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 21 - Composizione

Articolo 22 - Attribuzioni

Articolo 23 - Convocazione e funzionamento

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 24 - Ordine del giorno

Articolo 25 - Convocazione del Consiglio Comunale

Articolo 26 - Avviso di convocazione

Articolo 27 - Deposito degli atti

CAPO II

PUBBLICITA' DEI LAVORI

Articolo 28 - Contenuto del verbale

Articolo 29 - Approvazione dei verbali

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 30 - Sede delle adunanze

Articolo 31 - Sedute pubbliche

Articolo 32 - Comportamento del pubblico

Articolo 33 - Tumulto in aula

Articolo 34 - Sedute segrete

Articolo 35 - Partecipazione di soggetti esterni

Articolo 36 - Numero legale per le sedute di prima convocazione

Articolo 37 - Apertura della seduta

Articolo 38 - Secondo convocazione

Articolo 39 - Ordine di trattazione degli argomenti

Articolo 40 - Verifica numero legale

CAPO IV

DISCUSSIONE

Articolo 41 - Ordine dei lavori

Articolo 42 - Dichiarazioni impreviste

Articolo 43 - Ordine della discussione

Articolo 44 - Numero e durata degli interventi

Articolo 45 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Articolo 47 - Mozione d'ordine

Articolo 48 - Emendamenti

Articolo 49 - Discussione e votazione di emendamenti

CAPO V

VOTAZIONI

Articolo 51 - Dichiarazioni di voto

Articolo 52 - Votazione per divisione

Articolo 53 - Validità delle votazioni

Articolo 54 - Sistemi di votazione

Articolo 55 - Termine della seduta

Articolo 56 - Pubblicità degli atti

TITOLO V

PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
 DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 57 - Proposte di iniziative del Sindaco e degli Assessori

Articolo 58 - Proposte di iniziativa dei singoli consiglieri

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 59 - Interpretazione

Articolo 60 - Calcolo dei quorum



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1.1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legge e dello Statuto, i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.

1.2 Per minoranze si intendono i Consiglieri eletti in liste che non hanno aderito al programma del Sindaco eletto o i Consiglieri già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione

TITOLO II

STATUS DEL CONSIGLIERE

CAPO I

DIRITTI E DOVERI

Art.2

(Diritto di informazione e di accesso)

2.1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle eventuali aziende, società, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o controllati tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare.

2.2 Qualora il consigliere richieda che il responsabile del servizio rilasci le informazioni per scritto, la risposta dovrà pervenire entro cinque giorni, salvo il caso di cui al comma 8 del presente articolo.

2.3 Il diritto di accesso, nella forma di presa visione, riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.

2.4 L'esercizio dei diritti di cui sopra è effettuato dai consiglieri informalmente, tramite richiesta rivolta direttamente ai responsabili dei settori interessati.

2.5 I consiglieri hanno altresì diritto, ai fini dell'esercizio del mandato, al rilascio di copia degli atti, previa richiesta scritta.

2.6 La richiesta deve contemperare la esigenze connesse alla realizzazione del diritto di accesso del richiedente con quelle relative al regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente.

2.7 Il richiedente per non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa deve specificatamente indicare i documenti di cui chiede copia.

La richiesta è effettuata presso l'ufficio di Segreteria Generale ed è ricevuta dal dipendente addetto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

2.8 La richiesta viene indirizzata, per competenza, al Sindaco, al Segretario Generale e ai responsabili dei Settori interessati . Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta salvo che la stessa non comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, nel qual caso verranno concordati con il consigliere richiedente tempi e modalità di rilascio diversi.

2.9 Il soggetto cui è indirizzata la richiesta informa, nel rispetto del termine di cui al comma precedente, il consigliere richiedente dell'eventuale sussistenza di divieti e impedimenti al rilascio delle copie, tramite comunicazione scritta recante l'indicazione espressa dei motivi di diniego.

2.10 Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi al mandato consiliare comunale, con esenzione dei diritti di segreteria senza alcuna spesa.

2.11 I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Sono altresì tenuti al rispetto dei divieti di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Art.3

( Dovere di partecipazione alle sedute)

3.1 Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.

3.2 I Consiglieri comunali che non intervengono a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

3.3 Ai soli fini della partecipazione al Consiglio Comunale la comunicazione relativa ad eventuali assenze, ed ai motivi delle stesse, deve essere inviata preventivamente od al massimo entro 24 ore dalla conclusione della seduta al Sindaco.

3.4 La comunicazione di cui al comma precedente può essere data al Presidente dal Capogruppo cui appartiene il Consigliere assente, durante la stessa seduta consiliare.

3.5 Il Presidente informa l'Assemblea consiliare delle assenze giustificate che gli sono pervenute prima e durante la seduta consiliare.

3.6 Delle assenze comunicate al Sindaco entro 24 ore dalla conclusione della seduta consiliare, viene data comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

3.7 Le assenze non giustificate sono comunicate dal Presidente all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.

3.8 Il Sindaco o Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea, nella prima riunione utile, il nominativo del Consigliere Comunale che si è assentato dalla partecipazione ai lavori del Consiglio per cinque riunioni consecutive senza far pervenire alcuna giustificazione.

3.9 Avvenuta la comunicazione di cui al comma precedente, il Sindaco chiederà all'interessato di far valere, assegnandogli un termine massimo di giorni quindici, le cause giustificative della sua mancata partecipazione alle sedute del Consiglio.

3.10 Trascorso il suddetto termine il Sindaco informerà l'interessato, attraverso notifica giudiziale, che provvederà ad includere all'Ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale la proposta della sua decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Dopodichè la proposta è inserita nell'ordine del giorno dei lavori della riunione del Consiglio Comunale che si pronuncia sulla dichiarazione di decadenza decorso un termine non inferiore a dieci giorni dalla notifica giudiziale della proposta di decadenza all'interessato.

Art.4

(Diritto di iniziativa)

4.1 Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa nelle materie e nel rispetto delle attribuzioni che la legge o lo statuto riservano al Consiglio comunale.

4.2 Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonchè di interrogazioni, mozioni, interpellanze ed ordini del giorno.

4.3 La proposta di deliberazione, redatta per scritto e accompagnata da una relazione illustrativa, deve essere sottoscritta dal consigliere proponente ed inviata, tramite Protocollo Generale, al Sindaco.

4.4 Il Sindaco può rifiutare, con provvedimento motivato, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio delle proposte redatte in forma palesemente sconveniente o aventi oggetto illecito o impossibile o non di competenza consiliare. In caso di contestazioni sulla decisione del Presidente, si applica il comma 3 dell'articolo 7.

4.5 Il Sindaco, verificata la ricevibilità della proposta, provvede ad inviarla ai Responsabili di Settore competenti per l'espressione dei pareri tecnico e, ove necessario, contabile.

4.6 Il procedimento per la presentazione delle proposte di deliberazione di iniziativa dei singoli consiglieri comunali è disciplinato dall'articolo 58 del presente regolamento.

Art.5

(Interrogazioni)

5.1 I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni.

5.2 Ogni Consigliere può firmare interrogazioni presentate da altri ma come proponente dell'interrogazione è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario.

5.3 L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per scritto al Sindaco o all'Assessore competente, per conoscere:

a) la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione risulti esatta, siano stati adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito.

b) i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su di un determinato argomento.

5.4 L'interrogante precisa se la risposta debba essere data in Consiglio comunale.

5.5 Ove invece l'interrogante chieda risposta scritta, con la risposta si intende definita la procedura dell'interpellanza.

5.6 Il Sindaco o l'Assessore competente rispondono alle interrogazioni, che se relative a fatti od ad argomenti identici o strettamente connessi potranno venire raggruppate per una unica risposta, entro trenta giorni dal ricevimento.

5.7 Durante la trattazione delle interrogazioni in Consiglio comunale il consigliere che la illustra non può intervenire per più di quattro minuti, mentre la relativa risposta non deve superare i cinque minuti.

5.7 La risposta del Sindaco o dell'Assessore potrà dar luogo soltanto a replica dell'interrogante perchè questi possa o meno dichiararsi soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di tre minuti.

5.8 Il Consiglio, salvo che la Conferenza dei capigruppo non abbia deciso diversamente per una particolare seduta, non può dedicare alla fase delle interrogazioni più di complessivi quaranta minuti.

5.9 Se per ragioni di opportunità si rendesse necessario discutere subito gli affari iscritti all'Ordine del Giorno del Consiglio, il Presidente ha facoltà di rinviare alla fine od ad altra seduta la svolgimento delle interrogazioni.

Art.6

(Mozioni e Ordini del giorno )

6.1 Il consigliere ha facoltà di presentare mozioni e ordini del giorno.

6.2 Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico amministrativo che impegna il Sindaco riguardo all'Amministrazione comunale.

6.3 Spetta al Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo, iscrivere la mozione all'ordine del giorno della seduta consiliare che riterrà più opportuna.

6.4 Su proposta della Conferenza dei Capigruppo, il Sindaco può decidere che più mozioni su fatti od argomenti identici o strettamente connessi possano formare oggetto di una sola discussione consiliare.

6.5 Con l'ordine del giorno uno o più consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali ovvero di esprimersi su un argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.

6.6 Gli ordini del giorno debbono sempre essere redatti per scritto e depositati sul banco della Presidenza del Consiglio in modo che degli stessi possa essere data lettura all'Assemblea.

6.7 Le mozioni e gli ordini del giorno possono essere presentati ed illustrati dal loro autore in un tempo non superiore a tre minuti.

6.8 Gli ordini del giorno non possono formare oggetto di discussione se non sono stati appoggiati almeno da altri tre Consiglieri o da un Gruppo consiliare.

6.9 Sulle mozioni e sugli ordini del giorno possono intervenire i capigruppo consiliari per una sola volta, per un tempo non superiore a cinque minuti.

6.10 Alle mozioni ed agli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti che debbono essere portati a conoscenza del Consiglio nello stesso modo della proposta cui si riferiscono.

6.11 L'emendamento è presentato dal Consigliere proponente in un tempo non superiore a tre minuti.

6.12 Sull'emendamento possono intervenire i capigruppo. L'intervento del capigruppo non può superare i due minuti.

6.13 Esaurita questa fase il Consiglio procede alla votazione dell'emendamento.

6.14 Esaurita la fase degli emendamenti il Consiglio procede alla votazione della mozione o dell'ordine del giorno.

Art.7

(Diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale)

7.1 La richiesta di convocazione del Consiglio, sottoscritta da un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere indirizzata al Sindaco e recare l'indicazione specifica degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, con la relativa proposta di provvedimento da adottare.

7.2 Il Sindaco verifica l'ammissibilità della richiesta rifiutando, con proprio provvedimento motivato, l'iscrizione della stessa all'ordine del giorno in caso di oggetto illecito, impossibile o non di competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7.3 Qualora sorgano contestazioni in ordine alla decisione del Sindaco, i consiglieri interessati possono chiedere che la questione sia rimessa al Consiglio per la decisione definitiva che dovrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

7.4 Qualora la richiesta di convocazione sia giudicata ammissibile, il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio e lo convoca nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta stessa al Protocollo dell'Ente o dalla decisione consiliare.

7.5 L'argomento deve essere discusso dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione o dalla decisione consiliare.

Art. 8

(Comportamento dei consiglieri durante le sedute)

8.1 I consiglieri, durante la seduta del Consiglio comunale, devono tenere un comportamento rispettoso dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

8.2 Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo comportamento, la discussione o l'ordine della seduta, il Presidente ha l'obbligo di richiamarlo nominandolo.

8.3 Il Consigliere che sia stato richiamato, ove intenda dare spiegazioni del suo comportamento o delle sue parole, può chiedere la parola che il Presidente gli concederà alla fine della seduta, o anche subito, a suo insindacabile giudizio.

8.4 Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può provvedere a deplorazione.

8.5 Il Consigliere colpito dal provvedimento di cui al comma precedente, può appellarsi al Consiglio il quale, seduta stante, ascoltate le spiegazioni fornite dal Consigliere, per alzata di mano, deciderà se accogliere le stesse o confermarlo.

8.6 Se il Consigliere persiste ulteriormente nel proprio atteggiamento, oppure offende il prestigio dell'Assemblea, il Presidente ha il dovere di sospendere temporaneamente o definitivamente la seduta consiliare.

8.7 Quando la eventuale sospensione definitiva della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti urgenti o di immediata scadenza, il Presidente può proporre l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta.

8.8 Sulla proposta di espulsione il Consiglio Comunale, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano con la maggioranza dei due terzi dei presenti comprendendo tra i presenti e votanti anche il Consigliere interessato.

8.9 Qualora la decisione consiliare sia quella di espulsione dall'aula del Consigliere, il Presidente lo invita a lasciare l'aula e se questi non adempie il Presidente pone in essere la decisione consiliare con l'ausilio del Capogruppo di appartenenza del Consigliere, con l'aiuto degli Scrutatori o in altro modo da lui ritenuto utile.

Art. 9

(Astensione obbligatoria)

9.1 Nei casi di astensione obbligatoria previsti dalla legge, Il Consigliere che debba allontanarsi dalla sala delle adunanze ne informa il Segretario generale che ne dà atto a verbale.

CAPO II

RIMBORSO SPESE - ASSICURAZIONE- PATROCINIO LEGALE

Art.10

(Indennità di presenza e rimborso spese)

10.1 Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

10.2 Il consigliere, a richiesta, ha diritto alla trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura fissata da apposita delibera di consiglio.

10.3 Per i consiglieri che abbiano optato per l'indennità di funzione si provvede in sede di liquidazione dell'indennità ad una detrazione pari:

  • alla somma corrispondente ad un gettone di presenza in caso di assenza giustificata ad una seduta del Consiglio;

  • alla somma corrispondente al doppio del gettone di presenza in caso di assenza ingiustificata ad una seduta del Consiglio;

10.4 Non si provvede ad alcuna detrazione:

  • quando il consigliere è assente dal Consiglio per impegni istituzionali inerenti il Comune;

  • quando la mancata partecipazione del consigliere alla seduta sia conseguente alla scelta del proprio gruppo consiliare di non partecipare alla stessa per motivi politici, a condizione che il consigliere sia presente al momento dell'apertura della seduta ed il capogruppo dichiari in aula la volontà del gruppo. Laddove tale volontà sia espressa entro e non oltre 24 ore dallo svolgimento della seduta, l'assenza è considerata come giustificata.

  • quando l'assenza è dovuta a malattia;

  • quando l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore.

10.5 Le assenze giustificate vanno comunicate al Presidente al quale spetta l'esame ed il loro definitivo accoglimento quando trattasi di “forza maggiore”.

Art.11

(Assicurazione e patrocinio legale)

11.1 Il Comune assicura i consiglieri contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso i terzi .

11.2 Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, in ogni grado del giudizio, salva la ripetizione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

GRUPPI CONSILIARI

Art. 12

(Costituzione)

12.1 I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

12.2 Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

12.3 Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo a cui intende appartenere.

12.4 Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione e non intendano costituire un gruppo autonomo, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

12.5 E' possibile costituire nuovi gruppi in corso di mandato.

12.6 Quando i componenti di un gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducano ad un numero inferiore a due il gruppo è considerato automaticamente sciolto e i consiglieri che ne facevano parte e che non abbiano aderito entro tre giorni dallo scioglimento ad un altro gruppo vengono iscritti al gruppo misto.

12.7 Della costituzione di nuovi gruppi deve essere data comunicazione per scritto al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.

Art. 13

(Denominazione)

13.1 I gruppi consiliari possono cambiare denominazione dandone comunicazione al Sindaco, sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo medesimo.

13.2 Qualora emerga una questione in merito alla denominazione dei gruppi, la stessa viene decisa dalla Presidenza con provvedimento motivato

Art. 14

(Funzionamento)

14.1 I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

14.2 Per l'esplicazione delle loro funzioni, ai gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di risorse e attrezzature, in relazione alla loro consistenza numerica.

14.3 Le attrezzature dovranno essere idonee a consentire lo svolgimento delle funzioni del gruppo.

14.4 Ai gruppi consiliari è riconosciuto un contributo per lo svolgimento delle loro funzioni commisurato alla consistenza numerica dei singoli gruppi e stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo.

14.5 Ogni gruppo consiliare comunica al Responsabile del Settore Segreteria la decisione di impegnare le somme e la ragione dell'impegno. Il Responsabile della Segreteria assume immediatamente la necessaria determinazione.

14.6 Il Sindaco rende pubblico, annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente.

Art. 15

(Capigruppo)

15.1 I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del Capogruppo e di chi lo sostituisce in caso di assenza, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

15. 2 Le variazioni della persona del Capogruppo in corso di mandato, devono essere segnalate per scritto al Presidente del Consiglio che ne cura la comunicazione al Consiglio.

CAPO II

(COMMISSIONI SPECIALI O DI GARANZIA E DI INDAGINE)

Art.16

(Commissioni speciali o di garanzia)

16.1 Il Consiglio comunale può deliberare nel suo interno la costituzione di Commissioni speciali aventi funzioni di controllo o di garanzia

Le commissioni sono costituite con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei consiglieri.

16.2 Con la delibera si definisce l'oggetto, le risorse assegnate per il conseguimento del proprio fine, l'ambito dell'attività ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.

16.3 Delle commissioni, costituite con criterio proporzionale, fanno parte tutti i gruppi. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti.

16.4 Il Presidente, designato dalle minoranze consiliari, è eletto dalla commissione nella prima seduta che viene convocata dal Sindaco ed e' tenuta entro venti giorni dalla deliberazione di nomina. Analogamente, la Commissione procede all'elezione di un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

16.5 In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente provvede alla convocazione della stessa entro dieci giorni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata, entro lo stesso termine, dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice presidente.

16.6 Il Presidente ed il Vice presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno 2/5 dei componenti la commissione e con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti la stessa.

16.7 Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.

16.8 Quando nel corso del mandato amministrativo si costituiscano nuovi gruppi ovvero si modifichino quelli esistenti, la composizione della Commissione viene stabilita con nuova deliberazione.

Art 17

(Commissioni d'indagine)

17.1 Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività della amministrazione,con l'incarico di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi dell'Ente, dagli uffici dell'Amministrazione e dai rappresentanti del Comune in istituzioni, aziende, società o altri enti costituiti o partecipati dal Comune di Massa e Cozzile.

17.2 La commissione è costituita con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei consiglieri.

17.3 Con la delibera si definisce l'oggetto, le risorse assegnate per il conseguimento del proprio fine, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.

17.4 Della commissione, costituita con criterio proporzionale, fanno parte tutti i gruppi. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti.

17.5 Il Presidente, designato dalle minoranze consiliari, è eletto dalla commissione nella prima seduta che viene convocata dal Sindaco ed e' tenuta entro venti giorni dalla deliberazione di nomina. Analogamente, la Commissione procede all'elezione di un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

17.6 In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente provvede alla convocazione della stessa entro dieci giorni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata, entro lo stesso termine, dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice presidente.

17.7 Il Presidente ed il Vice presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno 2/5 dei componenti la commissione e con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti la stessa.

17.8 La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo Presidente, gli uffici competenti mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

17.9 Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e dei membri della Giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico , del Segretario generale, del Direttore Generale ove nominato, dei responsabili degli uffici e servizi e dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a rispondere all'invito. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

17.10 La redazione dei verbali delle commissioni, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa commissione.

17.11 Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi e' mantenuto il segreto d'ufficio.

17.12 Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottare.

17.13 Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente della Commissione al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 18

(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni )

18.1 I Presidenti convocano e presiedono le Commissioni di cui all'art. 16 e all'art. 17, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, disciplinano i dibattiti e tengono i contatti con il Sindaco e gli Assessori.

18.2 Il Vice presidente collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno delle sedute.

18.3 In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente presiede la riunione il consigliere più anziano d'età.

18.4 Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione, in un termine non superiore a cinque giorni, quando lo richiedano almeno tre componenti inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

18.5 In caso di omissione di convocazione delle Commissioni da parte del Presidente, provvede il Presidente del Consiglio.

18.6 Il Sindaco può sempre chiedere ai Presidenti delle Commissioni di convocarle.

Art. 19

(Organizzazione delle sedute)

19.1 La convocazione delle Commissioni è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

19.2 Nel caso di convocazione urgente l'avviso dovrà pervenire ai membri della Commissione almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

19. 3 L'avviso di convocazione può essere inviato con le modalità di cui all'art. 26 comma 3 del presente regolamento.

19.4 Copia della convocazione e' inviata al Sindaco, all'Assessore competente, ai Capigruppo consiliari, al Segretario generale e ai Responsabili di Settore interessati, entro gli stessi termini.

19.5 Il Sindaco o il consigliere o assessore da lui delegato, può sempre intervenire alle sedute delle Commissioni.

19.6 Gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni ogni qualvolta si tratti di materia inerente le deleghe attribuite.

19.7 I Funzionari comunali possono essere chiamati a partecipare alle sedute delle Commissioni.

I 19.8 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Le Commissioni si riuniscono in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone.

19.9 Se entro trenta minuti dall'ora fissata nella convocazione per l'inizio della seduta, il quorum previsto per la validità della riunione non viene raggiunto, il Presidente - dopo aver effettuato l'appello - dichiara deserta la seduta.

CAPO III

CONVOCAZIONE e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20

(Presidenza del Consiglio Comunale)

20.1 Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o da chi lo sostituisce. La seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di impedimento, dai soggetti individuati nel terzo comma dell'articolo 18 dello Statuto.

20.2 In conformità alle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi dello Stato e dallo Statuto e nel rispetto del presente regolamento, il Sindaco:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri. Qualora la convocazione sia richiesta da un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, fatto salvo quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento;

c) fissa la data delle sedute del Consiglio;

d) formula l'ordine del giorno delle riunioni e dirama gli avvisi di convocazione.

e) dichiara aperta o deserta la seduta del Consiglio;

f) presiede e dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

g) concede agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali la facoltà di parlare;

h) sospende o dichiara chiusa la riunione consiliare;

  1. precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;

l) dispone per le votazioni e ne proclama l'esito;

m) dispone della consegna in aula di materiale ai Consiglieri Comunali;

n) decide, in via straordinaria le riunioni del Consiglio fuori dalla propria sede istituzionale, sentita la conferenza dei capigruppo;

o) decide la partecipazione di soggetti esterni ai lavori consiliari;

p) decide sull'interpretazione delle norme del presente regolamento secondo quanto previsto dall'art. 59;

q) propone al Consiglio di decidere sulla trasformazione della seduta consiliare da pubblica in segreta;

r) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;

s) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari e ne coordina il lavoro avvalendosi della Conferenza dei Capigruppo;

20.3 Il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a tutela dei diritti dei consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

20.4 Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio.

CAPO IV

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 21

(Composizione)

21.1 La Conferenza dei capigruppo è composta e presieduta dal Sindaco o suo sostituto e dai capigruppo consiliari.

21.2 I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alle riunioni della Conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

21.3 Il Sindaco può farsi sostituire da un delegato.

21.4 E' facoltà del Sindaco, su richiesta della Conferenza, invitare gli Assessori a partecipare ai lavori della Conferenza.

21.5 E' facoltà del Sindaco, sentita la Conferenza, su proposta degli interessati o della Conferenza stessa, invitare ai lavori della Conferenza rappresentanti di Comitati, Enti, ecc..

21.6 Possono inoltre essere sentiti Responsabili dei Settori competenti per materia nonchè altri soggetti eventualmente interessati alla questione trattata che ne facciano richiesta.

Art. 22

(Attribuzioni)

22.1 La conferenza dei capigruppo svolge attività di collaborazione con il Sindaco alla programmazione dei lavori del Consiglio.

22.2 A tal fine è convocata per fissare il calendario delle sedute del Consiglio e per l'illustrazione degli argomenti principali che dovranno essere trattati, ai sensi dell'articolo 24.

Art. 23

(Convocazione e funzionamento)

23.1 La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.

Le convocazioni per le riunioni della Conferenza sono inviate con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di particolare urgenza. Il Sindaco può inoltre riunire la Conferenza in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 24

(Ordine del giorno)

24.1 L'elenco degli argomenti da trattare costituisce l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.

24.2 L'iniziativa delle proposte degli atti di competenza del Consiglio da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco e ai singoli consiglieri comunali.

24.3 La predisposizione dell'ordine del giorno spetta al Sindaco.

Art. 25

(Convocazione del Consiglio comunale)

25.1 La convocazione del Consiglio comunale e' effettuata dal Presidente ed è disposta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa viene tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.

25.2 Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta.

25.3 Quando e' previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.

25.4 Nel caso di cui al comma precedente, se la seduta si esaurisca nell'ambito di un solo giorno, ne viene data immediata comunicazione ai consiglieri assenti.

25.5 Quando il Consiglio delibera di proseguire la riunione in corso in altra giornata, indica la data e l'ora di inizio della nuova seduta, con la precisazione che si tratta della prosecuzione della stessa seduta, e della prosecuzione ne viene data comunicazione soltanto ai Consiglieri Comunali assenti al momento della votazione.

25.6 L'avviso di convocazione precisa se la seduta viene convocata d'urgenza

Art. 26

(Avviso di convocazione)

26.1 L'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno, deve essere consegnato presso la residenza o presso il domicilio eletto nel Comune da ciascun Consigliere laddove gli stessi risiedano in Massa e Cozzile.

26.2 I consiglieri non residenti devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

26.3 Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far consegnare l'avviso di convocazione presso la residenza del consigliere.

La consegna può avvenire anche mediante telefax o altro mezzo elettronico comunicato dal consigliere, che garantisca il riscontro dell'avvenuta trasmissione.

26.4 L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la seduta. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale ed il giorno di scadenza si computa anche se festivo.

26.5 Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'inizio della seduta.

26.6 Laddove, a consegna degli avvisi di convocazione avvenuta, si debba aggiungere all'ordine del giorno la trattazione di argomenti sopravvenuti ed imprevisti, si procede, almeno 24 ore prima della seduta, a consegna di avviso ai consiglieri.

26.7 L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione e' sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio alla quale era stato invitato.

Per consegna si intende la trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

26.8 L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

26.9 Il Sindaco di norma provvede a dare comunicazione alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate.

Art. 27

(Deposito degli atti)

27.1 Gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere resi disponibili alla visione dei Consiglieri presso gli uffici del Settore Segreteria Generale. Laddove gli atti siano disponibili presso altra sede, la stessa sarà specificamente resa nota dal personale di tale Ufficio ai Consiglieri che intendono prendere visione degli atti anche con avvisi scritti da depositare sul luogo ove le pratiche vengono depositate per la loro visione.

27.2 Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale se non sono stati rispettate le modalità di cui al comma precedente.

27.3 Le proposte inerenti la modifica o l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari e rese disponibili alla visione dei consiglieri almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la seduta.

27.4 Le altre proposte devono essere poste a disposizione dei Consiglieri Comunali entro e non oltre 48 ore, escluso l'eventuale giorno festivo, prima dello svolgimento della seduta consiliare.

27.5 I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione degli atti depositati durante le giornate e le ore di Ufficio.

27.6 Il regolamento di contabilità stabilisce i termini entro cui sono resi disponibili il bilancio ed i suoi allegati ed il conto consuntivo.

CAPO II

PUBBLICITA' DEI LAVORI

Art. 28

(Contenuto del verbale)

28.1 Di ogni seduta del Consiglio comunale si predispone apposito verbale.

28.2 Dal verbale deve risultare:

  • se si tratta di seduta e/o di votazione di prima o seconda convocazione;

  • la data, l'ora e il luogo della riunione nonchè l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare;

  • l'attestazione che la convocazione è stata fatta con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei consiglieri;

  • se la seduta o parte di essa si è svolta in forma pubblica o segreta;

  • i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti;

  • i nomi degli assessori non consiglieri presenti;

  • l'eventuale dichiarazione di “seduta deserta” quando non si sia raggiunto il numero legale;

  • la qualifica e il nome di colui che assume la Presidenza;

  • l'indicazione del nome del Segretario;

  • il nome e il cognome degli scrutatori;

  • l'indicazione dell'eventuale sospensione o interruzione della seduta;

  • il sistema di votazione adottato;

  • il numero dei votanti ed numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta ed il numero delle schede bianche, non leggibili o nulle per altro motivo;

  • i nomi dei consiglieri che si sono astenuti sui vari oggetti.

  • Provvedimenti adottati

  • Resoconto dell'andamento della seduta .

28.3 Ogni consigliere può inoltre chiedere che sia fatto risultare a verbale il motivo del proprio voto.

28.4 Il verbale è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 29

(Approvazione dei verbali)

29.1 I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore,escluso l'eventuale giorno festivo, prima dell'adunanza in cui sono sottoposti ad approvazione e si intendono approvati se non vengono presentate osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni o proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine, per scritto, al Sindaco o Presidente del Consiglio comunale. Contemporaneamente al deposito dei verbali, copia dei resoconti consiliari vengono di norma trasmessi ai capigruppo.

29.2 Le proposte di rettifica sono presentate da parte dei consiglieri ai quali si riferiscono le parti del verbale di cui si chiede la rettifica.

29.3 In relazione alla natura e complessità delle richieste di rettifica il Sindaco o chi lo sostituisce nella presidenza del Consiglio comunale:

  1. accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le sottopone al voto del Consiglio comunale nella seduta stessa;

  2. rinvia l'approvazione del verbale ad una seduta successiva.

29.4 Ogni proposta di rettifica è sottoposta ad approvazione per votazione palese ed è inserita a verbale della seduta in corso. Il Segretario Generale cura che sia seguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

29.5 Il consigliere che per oggettiva impossibilità non abbia presentato proposta di rettifica nei termini sopra indicati, può chiedere al Presidente che nella seduta successiva sia messa a verbale una precisazione delle dichiarazioni precedentemente rese.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 30

(Sede delle adunanze)

30.1 Le sedute del consiglio comunale si tengono, di regola, presso la Sede Comunale in Massa via Giusfredi n. 7, nella apposita sala.

30.2 La parte principale della sala è destinata al Sindaco, agli Assessori, ai componenti il consiglio comunale e al Segretario Generale.

30.3 A tale parte della sala possono accedere solo il personale di servizio.Uno spazio apposito è riservato al pubblico.

30.4 Fatto salvo quanto previsto all'art.35 nessuna persona estranea può accedere, durante la seduta, alla parte dell'aula riservata al Consiglio.

30.5 Il Consiglio può riunirsi, in via straordinaria, fuori della propria sede per decisione del Sindaco conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 20, comma 2 lettera o.

30.6 Ogni consigliere prende posto nella parte dell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

30.7 L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo.

Art. 31

(Sedute pubbliche)

31.1 Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

31.2 La pubblicità può essere garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi.

31.3 I provvedimenti concernenti singole persone, salvo quelli previsti all'art.34, nonchè quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.

Art. 32

(Comportamento del pubblico)

32.1 Nessuna persona estranea al Consiglio, eccetto il personale di servizio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio ove siedono il Presidente ed i Consiglieri Comunali.

32.2 Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nello spazio allo stesso riservato a capo scoperto ed in silenzio, tenendo un comportamento corretto, ed astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione;

32.3 Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente del Consiglio, dopo opportuni richiami, ordina agli Agenti della Polizia Comunale, od ad altro personale presente in aula, di espellere gli autori del disordine.

32.4 Ove gli autori del disordine non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente del Consiglio, a suo insindacabili giudizio, può sospendere la seduta.

32.5 Il Presidente del Consiglio ha facoltà di poter chiedere al Consiglio Comunale, che si esprime per alzata di mano, che la seduta prosegua senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire dall'Aula consiliare per mezzo della Polizia Comunale o da altro personale presente in Aula.

32.6 In caso di oltraggio al Sindaco, agli assessori, ai Consiglieri Comunali od agli Agenti della Polizia Comunale, i colpevoli saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

32.7 Nello spazio riservato al pubblico è vietata l'esposizione di cartelli, striscioni ed altro materiale di qualsiasi genere.

32.8 E' inoltre fatto divieto al pubblico di effettuare fotografie o riprese di qualsiasi genere.

Art. 33

(Tumulto in Aula)

33.1 Qualora sorga tumulto in Aula e riescano vani i richiami del Presidente al ritorno alla normalità, il Presidente può dichiarare sospesa la discussione in atto.

33.2 Se il tumulto continua, il Presidente ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la seduta.

33.3 La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.

33.4 Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente, a suo insindacabile giudizio può sospende nuovamente la seduta, per un tempo determinato, oppure scioglierla se ritiene che non sussistono le condizioni per la sua prosecuzione.

Art. 34

(Sedute segrete)

34.1 La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni che comportino giudizi o valutazioni sulle qualità di una o più persone.

34.2 Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si discute delle questioni di cui al comma I, ciascun consigliere può proporre il passaggio in seduta segreta. Il passaggio in seduta segreta è deliberato dal Consiglio a maggioranza di voti espressi in forma palese.

34.3 Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori ed il Segretario o suo sostituto, vincolati al segreto di ufficio e viene sospesa la registrazione audio della stessa.

Art. 35

(Partecipazione di soggetti esterni)

35.1 Il Sindaco o chi lo sostituisce nella presidenza, sentita la Conferenza dei capigruppo o i capigruppo presenti in aula può ammettere l'intervento nella discussione di un argomento, di soggetti esterni che possano fornire un contributo per la migliore conoscenza dell'argomento stesso.

35.2 I Revisori dei conti sono ammessi ai lavori del Consiglio e delle Commissioni nelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, l'approvazione del conto consuntivo e in ogni altra seduta nella quale la loro partecipazione sia ritenuta utile dal Sindaco ai fini dello svolgimento dei lavori.

35.3 Possono altresì essere convocati dal Sindaco per la partecipazione ai lavori del Consiglio i responsabili dei Settori, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su argomenti in discussione.

Art. 36

(numero legale per le sedute di prima convocazione)

36.1 Per l'apertura della seduta, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e per le votazioni è necessario il numero legale. La seduta viene sciolta quando si accerti la mancanza del numero legale in apertura di seduta o nel corso della trattazione degli argomenti.

36.2 Il numero legale è di 6 componenti il Consiglio non computando tra questi il Sindaco perchè la seduta sia dichiarata aperta e per l'espletamento della fase delle comunicazioni, raccomandazioni ed interpellanze;

36.3 Successivamente, attraverso verifica per appello effettuato dal Segretario generale, per l'inizio e la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno della seduta che comportino una votazione, occorre che siano presenti almeno 9 componenti il Consiglio

36.4 I consiglieri che si astengono dal votare concorrono a formare il numero legale per la validità della seduta e delle deliberazioni. Non concorrono coloro che si allontanino dalla sala consiliare o che debbano allontanarsi ai sensi dell'art.9.

Art. 37

(Apertura della seduta)

37.1 La riunione consiliare ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

37.2 Il numero legale per l'apertura della seduta, sia in prima che in seconda convocazione, viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario generale.

37.3 Se il numero legale non è raggiunto entro 60 minuti dall'ora di cui al comma uno, il Presidente fa dare atto a verbale dell'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti e dichiara deserta la seduta.

37.4 Se si accerta la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Art.38

(Seconda convocazione)

38.1 Il Consiglio comunale tratta in seconda convocazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno quando:

  • la prima seduta è andata deserta per mancato raggiungimento iniziale del numero legale;

  • nel corso della seduta sia stata accertata la mancanza del numero legale;

38.2 Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e rinviati in seconda convocazione sono trattati in una delle sedute successive del Consiglio comunale.

38.3 Per la validità delle sedute di seconda convocazione occorre la presenza di 6 componenti il Consiglio.

Art. 39

(Ordine di trattazione degli argomenti)

39.1 Gli argomenti sottoposti alla discussione e/o deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine e con i tempi indicati nell'avviso di convocazione.

39.2 Tuttavia, prima che si inizi la trattazione degli argomenti il Presidente o un consigliere possono proporre che l'ordine sia modificato indicandone i motivi.

39.3 Se nessun componente del Consiglio si oppone, la proposta si intende accolta. In caso contrario decide il Consiglio a maggioranza dei presenti.

Art. 40

(Verifica numero legale)

40.1 Nel corso della seduta, ciascun componente il Consiglio può chiedere la verifica del numero legale a mezzo di appello nominale.

40.2 Colui che chiede la verifica del numero legale deve essere presente in aula al momento della richiesta ma può allontanarsi nel momento in cui si procede alla verifica vera e propria.

40.3 Verificata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un tempo non superiore a 15 minuti.

40.4 Alla ripresa, si procede a nuova verifica del numero legale mediante appello effettuato dal Segretario. Se si accerta la mancanza del numero legale il Presidente dichiara sciolta la seduta.

CAPO IV

DISCUSSIONE

Art. 41

(Ordine dei lavori)

41.1 La seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

41.2 Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni di interesse del Consiglio sulle quali non si apre il dibattito.

41.3 In ogni seduta l'ordine del giorno può riservare un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni.

41.4 Dopo le comunicazioni del Sindaco ogni capogruppo può chiedere di essere iscritto a parlare per fare brevi raccomandazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno della seduta.

41.5 Il Sindaco, preso nota dei capigruppo che si sono iscritti a parlare per fare raccomandazioni, li invita ad intervenire.

41.6 Se la raccomandazione è presentata anche in forma scritta, il Sindaco oltre a segnalarla al responsabile dell'Ufficio interessato, seguirà il suo iter assicurando opportuna comunicazione al Consigliere proponente.

41.7 Alla fase delle raccomandazioni segue la fase delle interrogazioni.

41.8 Sulle comunicazioni del Sindaco sono ammesse richieste di precisazione da parte dei Capigruppo, che non possono intervenire per più di due minuti ciascuno. Le repliche del Sindaco e degli assessori ad ogni richiesta di precisazione non possono avere una durata superiore a due minuti.

41.9 Il tempo riservato all'ordine dei lavori di cui al presente articolo è:

  • per le comunicazioni del Sindaco 20 minuti;

  • per le raccomandazioni 10 minuti

  • per la trattazione delle interrogazioni 40 minuti.

Art. 42

(Dichiarazioni impreviste)

42.1 Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo non prevedibili al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni.

42.2 Il tempo massimo che il Consiglio Comunale potrà dedicare a quanto contenuto nel comma uno del presente articolo non potrà superare, salvo casi particolari decisi dal Presidente a suo insindacabile giudizio, quindici minuti.

Art. 43

(Ordine della discussione)

43.1 Esaurita la fase di cui all'art. 41, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio gli argomenti nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione, ricordando al Consiglio i tempi predeterminati per la trattazione di ciascun argomento.

43.2 La relazione sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è svolta dal Sindaco o dall'Assessore incaricato.

43.3 La relazione sulle proposte di iniziativa dei consiglieri è svolta dal proponente.

43.4 Successivamente i componenti del Consiglio hanno facoltà di intervenire nel rispetto del tempo di cui al primo comma.

43.5 Alla fase del dibattimento sulle proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni possono partecipare gli Assessori non consiglieri con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

43.6 Esaurita la fase di cui ai commi precedenti, il Presidente invita coloro che desiderano presentare emendamenti a depositarli presso il tavolo della Presidenza.

43.7 Successivamente il Presidente pone in votazione gli emendamenti eventualmente proposti dai Consiglieri comunali.

43.7 Esaurita la fase degli emendamenti si passa alla votazione del provvedimento

Art. 44

(Numero e durata degli interventi)

44.1 Ciascun argomento viene trattato in aula per il tempo complessivo comunicato così distinto:

  1. per le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e di piani urbanistici: due ore;

  2. per le altre deliberazioni: un'ora.

44.2 L'illustrazione delle proposte deve essere contenuta in 30 minuti per quelle di cui al comma precedente lettera A) e in minuti 15 per quelle di cui alla lettera B).

44.3 Coloro che desiderano intervenire sull'argomento devono iscriversi a parlare allorchè il Presidente chiede di conoscere coloro che intendono intervenire.

44.4 Chiusa la fase di prenotazione, è facoltà del Presidente, a suo insindacabile giudizio, dare la parola a Consiglieri che non risultano iscritti ad intervenire.

44.5 L'intervento del singolo consigliere deve essere contenuto in 10 minuti per le proposte di cui al comma 1 lettera A) e in 15 minuti per quelle di cui alla lettera B).

44.6 La replica del proponente deve essere contenuta in 3 minuti per le proposte di cui al comma 1 lettera A) e in 2 minuti per quelle di cui alla lettera B).

44.7 Terminata questa fase il Consiglio comunale procede alla votazione prima degli emendamenti e poi della proposta definitiva.

44.8 Prima della votazione degli emendamenti e della proposta di provvedimento, possono intervenire i capigruppo per le dichiarazioni di voto. I tempi per le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti.

44.9 Esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a passare alla fase della votazione del provvedimento.

44.10 Dopo la replica del relatore, del sindaco o dell'Assessore competente, possono intervenire solo i Capigruppo, per un tempo non superiore a tre minuti per le dichiarazioni di voto.

44.11 Possono inoltre intervenire i Consiglieri comunali che divergono dalle dichiarazioni dei propri Capigruppo per un tempo non superiore a due minuti.

44.12 Durante la trattazione degli argomenti i Capigruppo o i Consiglieri, così come il Sindaco e gli Assessori, non possono essere interrotti durante i loro interventi.

44.13 Il Presidente può richiamare chi interviene a concludere il proprio intervento qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto o per invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.

Art. 45

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

45.1 Per questione pregiudiziale si intende la richiesta che un argomento non sia discusso e venga ritirato dall'ordine del giorno, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta sino al momento dell'apertura della discussione.

45.2 Per questione sospensiva si intende la richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. La questione sospensiva può essere posta fino al momento della chiusura della discussione.

45.3 Sulle proposte di ritiro o di rinvio di un argomento iscritto all'ordine del giorno può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 46

(Fatto personale)

46.1 Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

46.2 Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che hanno provocato l'intervento.

46.3 Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

46.4 Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su di una discussione, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

46.5 Il Consigliere che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un Comitato di Consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

46.6 Il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del Comitato al quale viene assegnato un termine per riferire in Consiglio.

46.7 Sulla decisione del comitato non sono previste discussioni e votazioni del Consiglio.

Art.47

(Mozione d'ordine)

47.1 Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine.

47.2 Per mozione d'ordine si intende il richiamo, durante il dibattito o in sede di votazione, alla legge, allo statuto, al regolamento o all'ordine del giorno.

47.3 Il Presidente decide circa l'ammissibilità della mozione d'ordine.

47.4 Nel caso che il proponente non si riconosca nella decisione del Presidente, può chiedere che la stessa sia posta in votazione.

47.5 Sulla proposta in votazione parlano i capigruppo per un tempo non superiore a due minuti, e, successivamente, il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 48

(Emendamenti)

48.1 Su ciascuna proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale possono essere presentate proposte di emendamento dal Sindaco, dalla Giunta e dai consiglieri.

48.2 L'emendamento consiste in una proposta di aggiunta, modificazione, sostituzione o soppressione del testo o di parte di esso che forma oggetto della discussione. All'emendamento possono essere presentati sottoemendamenti.

48.3 Il sottoemendamento consiste nella proposta di modificazione di un emendamento già presentato.

48.4 Per fatti nuovi e sopravvenuti, gli emendamenti e i sottoemendamenti possono essere presentati sino a che non venga dichiarata aperta la fase delle dichiarazioni di voto facendo consegna del testo scritto al Presidente.

48.5 E' fatto salvo quanto previsto dal regolamento di contabilità per la presentazione degli emendamenti al bilancio e ai suoi allegati

48.6 Su ogni proposta di emendamento o sottoemendamento devono essere acquisiti, ove necessario, i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Art.49

(Discussione e votazione di emendamenti)

49.1 Gli emendamenti sono messi in discussione e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo il diverso ordine disposto dal Presidente.

49.2 L'emendamento è illustrato da uno dei proponenti per non più di cinque minuti. Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o Assessore competente può prendere la parola, per non più di tre minuti, un consigliere per gruppo.

49.3 La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originale.

49.4 I sottoemendamenti sono votati prima di quello principale.

49.5 Nel corso della discussione dell'emendamento il proponente può accogliere modifiche e aggiunte parziali che non costituiscano un nuovo emendamento.

49.6 L'approvazione di un emendamento implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 50

(Sospensione della trattazione di un argomento o del Consiglio Comunale)

50.1 Il Presidente ha facoltà di disporre, di propria iniziativa o su richiesta dei proponenti, una breve sospensione della trattazione dell'argomento in discussione, anche allo scopo di accorpare gli emendamenti che abbiano contenuto analogo o inerente lo stesso argomento.

50.2 Alla ripresa della trattazione dell'argomento i consiglieri che abbiano già presentato emendamenti inoltrano per scritto al Presidente i nuovi testi concordati in sostituzione di quelli originariamente presentati.

50.3 E' facoltà del Presidente, a richiesta di un Capogruppo che lo deve obbligatoriamente motivare, poter sospendere, determinandone il tempo, la seduta del Consiglio Comunale.

CAPO V

VOTAZIONI

Art. 51

(Dichiarazioni di voto)

51.1 Il capogruppo o il consigliere da lui designato può dichiarare il voto a nome del proprio gruppo prima di ogni votazione, esponendone i motivi.

51.2 La dichiarazione di voto non può superare i tre minuti.

51.3 Ciascun consigliere può dichiarare il proprio voto difforme da quello dichiarato dal proprio capogruppo, motivandolo per non più di due minuti.

Art. 52

(Votazione per divisione)

52.1 Quando la proposta da mettere ai voti sia tale da poter essere divisa in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un proprio valore dispositivo, il Presidente del Consiglio, se richiesto, ne ammette la votazione per parti separate.

52.2 Su ogni proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

Art. 53

(Validità delle votazioni)

53.1 Il Presidente, prima di verificare la presenza del numero legale e di dare inizio alle procedure di votazione, invita i consiglieri presenti, anche se momentaneamente fuori dall'aula, a riprendere il proprio posto per partecipare alla votazione.

53.2 L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata.

53.3 In caso di parità di voti la proposta non è approvata nè respinta, rimane iscritta all'ordine del giorno e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

53.4 La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente con le formule “Il Consiglio Comunale approva” ovvero “Il Consiglio Comunale non approva”.

Art. 54

(Sistemi di votazione)

54.1 Nelle votazioni in forma palese viene registrato e comunicato al Consiglio il voto espresso da ciascun componente il Consiglio stesso. La votazione avviene per alzata di mano.

54.2 La votazione per appello nominale si svolge solo ove richiesta da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio presenti.

54.3 Nelle votazioni a scrutinio segreto riguardanti elezioni o nomine, il voto viene espresso su apposita scheda.

54.4 Nel caso si tratti di votazione di un provvedimento che implica la rappresentanza di componenti di maggioranza e di minoranza, il voto è reso con espressione limitata dalla maggioranza e dalla minoranza ciascuno per il numero dei propri rappresentanti.

54.5 Nel caso di votazioni a scrutinio segreto mediante scheda, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda ed illustra le modalità di voto; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna. Le schede in cui le espressioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.

54.6 L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio di tre Consiglieri scrutatori, di cui almeno uno appartenente alle minoranze, designati dal Presidente in apertura di seduta.

54.7 Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione. In tal caso dispone l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.

Art. 55
Termine della seduta

55.1 Qualora sia stato preventivamente fissato il termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di esso sia in corso la discussione o la votazione di un determinato argomento, il Presidente può disporre la prosecuzione della seduta per consentire di esaurire l'argomento medesimo.

55.2 Il consiglio, con apposita votazione per alzata di mano, su richiesta di almeno un Capogruppo, può tuttavia decidere con il voto della maggioranza dei presenti, di continuare i lavori oltre il termine fissato per proseguire la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno che la conferenza dei capigruppo abbia preventivamente indicato come da trattare nella seduta in svolgimento e che rivestano carattere di particolare importanza o urgenza.

Art. 56

Pubblicità degli atti.

56.1 Tutti gli atti sottoposti a votazione da parte del Consiglio Comunale devono essere affissi all'Albo pretorio del Comune per darne pubblicità.

56.2 La pubblicazione all'Albo, nel caso di atti deliberativi, deve durare per il tempo stabilito dalla legge ai fini della loro esecutività.

56.3 Il Responsabile del Settore Segreteria Generale certifica, in calce ad ogni delibera, l'avvenuta pubblicazione e la loro avvenuta esecutività.

TITOLO V

PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 57

(Proposte di iniziativa del Sindaco e degli assessori)

57.1 Le proposte di deliberazione di iniziativa del Sindaco o di un assessore sono trasmesse dal responsabile del settore competente alla Giunta, munite dei pareri di regolarità tecnica e contabile. La Giunta esamina la proposta e decide se sottoporla all'approvazione del Consiglio.

57.2 Il Sindaco dispone l'iscrizione della pratica all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 58

(Proposte di iniziativa dei singoli consiglieri)

58.1 Le proposte di deliberazione di iniziativa dei singoli consiglieri vengono trasmesse al Sindaco che, effettuata la verifica di cui all'art.4 provvede ad inviarle, ove necessario, ai Responsabili di Settore competenti per l'espressione del parere tecnico e contabile.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59

(Interpretazione)

59.1 Le questioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate per scritto al Sindaco che decide acquisito il parere del Segretario Generale.

59.2 Della decisione viene data comunicazione ai capigruppo nel termine di 10 giorni dal ricevimento della questione.

59.3 Le questioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento che debbano essere applicate per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per scritto al Presidente e depositate al tavolo della Presidenza del Consiglio.

59.4 Egli sospende la seduta per esaminare e decidere la questione.

59.5 Le decisioni del Presidente sulla interpretazione delle norme del presente regolamento sono comunicate al Consiglio Comunale e da questi osservate in attesa, se necessario, delle opportune modifiche regolamentari.

59.6 Qualora un Capogruppo consiliare non sia d'accordo con la interpretazione della Presidenza,di cui ai commi precedenti, l'interpretazione è posta all'esame del Consiglio Comunale che la vota.

Art. 60

(Calcolo dei quorum)

60.1 Ai fini del presente provvedimento, quando è previsto un quorum rappresentato da un numero non intero o da una percentuale, l'eventuale arrotondamento è determinato per eccesso all'unità superiore.