Settore Polizia Municipale

COMUNE DI MASSA E COZZILE
Regolamento
Comunale di polizia locale ai sensi del
Regolamento della Regione
Toscana n. 4/99.
INDICE
Art. 1 Oggetto e Finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Requisiti per l’esercizio del commercio
Art. 4 Requisito dell’età
Art. 5 Requisiti morali
Art. 6 Requisiti professionali
Art.7
Comunicazione per apertura di esercizi di vicinato e domande per
medie e grandi
strutture. Applicazione legge 241/90
Art. 8 Esercizio congiunto ingrosso / dettaglio
Art. 9 Forme particolari di commercio
Art. 10 Attività di vendita temporanee
Art. 11 Sospensione dell’attività
Art. 12 Affidamento in gestione di reparti
Art. 13 Modifiche nella rappresentanza legale di società e associazione
Art. 14 Pubblicità dei prezzi
Art. 15 Autorizzazione per i centri commerciali al dettaglio
Art. 16 Programma integrati per attività promozionali dei centri commerciali naturali.
Art. 17 Comunicazione per apertura esercizi di vicinato. Istruttoria. Decisioni.
Art. 18 Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato.
Art. 19 Autorizzazione per medie strutture di vendita.
Art. 20 Servizi di interesse pubblico svolti dagli esercizi di vicinato e medie strutture.
Art. 21 Disposizioni per grandi strutture di vendita.
Art. 22 Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e del settore merceologico degli esercizi commerciali.
Art. 23 Orari di apertura e chiusura.
Art. 24 Subingresso negli esercizi di vendita al minuto.
Art. 25 Cessazione d’attività
Art. 26 Vendite di liquidazione
Art. 27 Vendite di fine stagione o saldi
Art. 28 Vendite promozionali
Art. 29 Vendite negli spacci interni.
Art. 30 Vendita a mezzo di apparecchi automatici
Art. 31 Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione
Art. 32 Vendita e propaganda ai fini commerciali
Art. 33 Forme speciali di vendita
Art. 34 Sanzioni
Art. 35 Proroghe e revoche
Art. 36 Disposizioni transitorie.
PARTE I
Art. 1
(Oggetto e finalità)
Il presente regolamento comunale ha lo scopo di adeguare il vigente regolamento di polizia locale, commerciale e annonaria al Regolamento della Regione Toscana n. 4/99, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98, dalla Legge Regionale 17/5/1999, n. 28 e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 233 del 26/7/1999.
Art. 2
(Definizioni)
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 114/98, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l’area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi ed ingressi qualora funzionalmente distinti.
La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l’area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento valutata ai fini del rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate alla concessione od autorizzazione edilizia.
Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato da pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro utilizzabile a scopo commerciale.
Ad ogni esercizio commerciale, come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 114/98, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/98.
La vendita di prodotti propri nei locali di produzione od altri adiacenti può essere effettuata da industriali e da artigiani, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione.
La superficie di vendita degli esercizi commerciali nei quali vengono vendute merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili) è limitabile alla dimensione massima degli esercizi di vicinato. in tal caso la parte rimanente deve essere utilizzata come magazzino, deposito o superficie espositiva. A tal fine, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d’obbligo dell’ Operatore commerciale che va ad integrare la comunicazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 114/98.
La superficie espositiva è la parte dell’unità immobiliare a destinazione commerciale alla quale il pubblico può accedere in condizioni di sicurezza e solo per prendere visione dei prodotti esposti.
La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi, non comprende la parte dell’unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.
Non costituiscono superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all’esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 114/98 e come modificata dall’art. 2 del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99.
I centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g, del D.Lgs. n. 114/1998, sono classificati come segue:
centro commerciale risultante da un unico edificio: si tratta di un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, che comprende uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L’edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria, con specifica destinazione "centro commerciale". Le singole autorizzazioni commerciali devono far riferimento all’unico provvedimento generale rilasciato per il centro nel suo complesso, eventualmente anche ad un solo soggetto promotore.
Centro commerciale risultante da un insieme di edifici: si tratta di un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi pedonali non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all’intero complesso degli edifici. Il centro commerciale, ove possibile, è soggetto a concessione edilizia unitaria. Le singole autorizzazioni commerciali devono far riferimento all’unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un solo soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo.
Centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane, i cui titolari devono sottoscrivere con il comune un programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non devono far riferimento ad un unico provvedimento generale, preventivo, che può mancare. Le concessioni o autorizzazioni edilizie vengono rilasciate separatamente ed autonomamente per ciascuna unità o complesso immobiliare, sede delle varie attività commerciali.
Centro commerciale pubblico: è costituito solo da mercati che si svolgono su area pubblica e da unità immobiliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplinata dal titolo X del D.Lgs. n. 114/98.
Per centro polifunzionale di servizi, s’intende uno o più esercizi commerciali ubicati in un’unica struttura o complesso immobiliare che possono essere realizzati, anche "precariamente," su area pubblica, comunque integrati da altri servizi quali ad esempio:
distribuzione carburanti;
sportelli o servizi decentrati del comune, ufficio postale, bancario o simili;
sportelli e centri turistici, di informazione, pro loco e simili;
presidio farmaceutico, medico, veterinario e simili;
biglietterie, fermate autolinee, centri prenotazioni, e simili;
servizi per la casa e la persona;
bar, circoli, rivendita tabacchi, rivendita giornali e riviste;
impianti sportivi e ricreativi;
strutture ricettive, ecc.
Per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento della gestione dell’intero esercizio ad altri che l’assumono in proprio.
Per gestore di aziende commerciali al dettaglio il soggetto al quale l’azienda è stata affidata.
Per requisiti professionali e morali per l’esercizio del commercio al dettaglio si intendono quelli precisati all’art. 5 del D.Lgs., n. 114/98.
I modelli denominati COMM 1, COMM 2 e COMM 3 corrispondono ai modelli approvati dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/97, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 94 del 23.4.1999, da utilizzare come segue: modello COMM 1: comunicazione per gli esercizi al dettaglio definiti di "vicinato" relativa a: aperture, subingressi, variazioni, cessazioni attività. Modello COMM 2: domanda di autorizzazione per medie e grandi strutture per aperture, variazioni. Modello COMM 3: comunicazione per medie e grandi strutture per subingresso, variazioni, cessazione di attività.
"Camera di Commercio" si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
E’ preposto alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto chi viene indicato, come tale, al Comune dal titolare dell’attività. Alla comunicazione deve essere allegato l’atto di affidamento sottoscritto in segno di accettazione dal delegato..
"Concentrazione" è la riunione in una nuova struttura di vendita, rispettivamente, di esercizi di vicinato, di medie o grandi strutture di vendita, di medesima titolarità all’atto della richiesta.
"Accorpamento" è l’ampliamento della superficie in una media o grande struttura di vendita mediante utilizzo di superfici di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita di medesima titolarità all’atto della richiesta.
Reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati è il reimpiego degli occupati nell’anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato. I lavoratori a tempo parziale sono considerati in percentuale, in rapporto al numero di ore lavorate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo di riferimento.
Qualificazione professionale adeguata al settore alimentare è l’aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore alimentare, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’inps, o aver frequentato con esito favorevole un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione.
Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi la superficie di vendita da 151 a 1500 metri quadrati sono classificati medie strutture.
Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi la superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati sono classificati grandi strutture di vendita.
Aree commerciali integrate: sono le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l’insediamento di grandi strutture di vendita, che può comprendere la localizzazione di medie strutture integrate funzionalmente con le grandi sulla base di specifico strumento urbanistico attuativo.
"Centro Storico" è l’area che, dallo strumento urbanistico comunale, è classificata come zona "A", ai sensi della vigente normativa.
Per utilizzatori in grande di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 114/98 si intendono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, gli organismi associativi costituiti esclusivamente tra titolari di esercizi di vendita e/o pubblici esercizi per procedere agli acquisti, in comune, dei prodotti necessari per le loro attività.
Per opere dell’ingegno di carattere creativo si intendono tutte le opere non riprodotte in serie di grafica, pittura e scultura, di provenienza propria non classificabili come opere d’arte, proprie pubblicazioni letterarie, oggetti e quant’altro sia frutto dell’ingegno creativo del realizzatore commerciante.
Art. 3
(Requisiti per l’esercizio del commercio)
Il commercio al dettaglio e all’ingrosso disciplinato dal D.Lgs. n. 114/98 è articolato in due settori: alimentare e non alimentare.
Per l’esercizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98. Per il commercio di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso articolo 5.
Nelle imprese individuali i requisiti morali devono essere posseduti dalla persona fisica del titolare; nelle società in nome collettivo da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice dai soci accomandatari; nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni, dal legale rappresentante e nelle società estere, da chi le rappresenta in Italia.
Per il settore alimentare i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, nelle imprese individuali; da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente; da chi rappresenta in Italia, una impresa estera o da un relativo preposto.
Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato o documentato nei modi di legge dal soggetto interessato.
I requisiti soggettivi per l’esercizio del commercio al dettaglio sono accertati dal Comune; Per l’esercizio del commercio all’ingrosso sono accertati dalla Camera di Commercio.
Art. 4
(Requisito dell’età)
Il Commercio sia al dettaglio che all’ingrosso, può essere esercitato solo da chi ha raggiunto la maggiore età e con l’autorizzazione del Tribunale da chi, non avendola raggiunta, è emancipato di diritto ai sensi dell’art. 390 cod. civ.
Art. 5
(Requisiti morali)
La condanna per i reati indicati all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, emessa con la annotazione di "non menzione" è ostativa, a tutti gli effetti, ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale.
L’attestazione dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale documentato dei modi di legge è equiparabile alla riabilitazione.
L’applicazione della pena su richiesta dell’imputato (patteggiamento) per i reati indicati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, è comunque ostativa all’esercizio dell’attività commerciale. Qualora il soggetto interessato che ha patteggiato la pena non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa specie di quelle oggetto di patteggiamento, rispettivamente entro cinque anni in caso di delitto, o di due anni in caso di contravvenzione, il reato è da considerare estinto e pertanto non è necessario chiedere ed ottenere la riabilitazione ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale. L’effetto estintivo non si produce se la persona, nei cui confronti è stata applicata la pena, pecuniaria o detentiva, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.
L’accertamento dei requisiti morali per l’esercizio del commercio viene fatto di ufficio dal Comune, richiedendo il certificato generale al Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica.
Una persona, già dichiarata fallita, per poter gestire un’attività commerciale ha necessità di ottenere sempre la riabilitazione civile o la revoca della dichiarazione del fallimento.
Art. 6
(Requisiti professionali)
Ai fini del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del commercio nel settore alimentare occorre aver frequentato con esito positivo, un corso specifico di formazione professionale per il settore alimentare, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dallE Province autonome di Trento e Bolzano.
Non sono, pertanto, ritenuti idonei, ai fini dell’accertamento dei requisiti:
i titoli di studio non specificatamente abilitanti quali: diploma di ragioniere, laurea in economia e commercio e simili;
attestati di corsi svolti all’estero;
attestati di frequenza di corsi relativi alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per la gestione di strutture ricettive turistico-alberghiere.
L’esercizio in proprio dell’attività di vendita, al dettaglio o all’ingrosso, di prodotti alimentari è comprovato anche dalla posizione di socio in società di persone e di amministratore o institore di società di capitali o di altro organismo collettivo.
Possiedono il requisito dell’esercizio in proprio:
l’imprenditore individuale;
nelle società di capitali in alternativa: il Presidente, il Vice Presidente effettivo, l’Amministratore Unico, il Consigliere delegato e l’Institore ;
nelle società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
nelle società in nome collettivo: il socio con poteri di ordinaria amministrazione e di legale rappresentanza; il socio d’opera o socio con "obbligo di prestazione di attività", pur senza poteri di rappresentanza legale e/o amministrazione ordinaria;
Nel caso di associazione in partecipazione: colui che ha operato presso un’impresa autorizzata, senza vincolo di subordinazione, con un contratto di associazione in qualità di associato.
La qualifica di dipendente addetto alla vendita o all’amministrazione di un’impresa che esercita la vendita di prodotti alimentari si ritiene posseduta da chi svolga mansioni direttamente attinenti alla somministrazione, lavorazione, trasformazione di alimenti o bevande.
Il requisito di dipendente qualificato è comprovato sulla base di idonea documentazione fornita dall’impresa presso la quale l’interessato ha prestato la propria opera. Per valutare la prestazione dell’attività in qualità di dipendente qualificato, occorre tener conto del tipo dell’azienda, del contratto collettivo di lavoro, della qualifica rivestita, del periodo di apprendistato, del tipo di attività esercitata rapportato alla qualifica rivestita. Qualifiche abilitanti possono essere considerate le seguenti: capo servizio di ufficio amministrativo e/o commerciale; gerente o gestore; capo reparto; ispettore; addetto all’amministrazione; magazziniere e aiuto magazziniere solo se svolto presso aziende all’ingrosso; cassiere, viaggiatore, piazzista; commesso; aiuto commesso; banconiere e aiuto banconiere; addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita.
Lo stato di dipendente qualificato può essere comprovato alternativamente dalla seguente documentazione: modelli 01/M relativi alla denuncia annuale all’inps della retribuzione; libretto di lavoro; dichiarazione della Sezione Circoscrizionale per l’impiego; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del datore di lavoro; busta paga; dichiarazione dei redditi.
E’ idonea a comprovare detto requisito anche l’attività svolta all’estero, debitamente documentata.
Il requisito di familiare coadiutore è comprovato dalla iscrizione all’inps, gestione commercianti. In caso di imprese miste, artigiane – commerciali, iscritte all’inps gestione artigiani con riferimento all’attività prevalente, il requisito professionale si ritiene provato.
Non ha valore la collaborazione familiare svolta all’estero, se non documentata nei modi di legge.
La pratica professionale in qualità di titolare, dipendente, collaboratore, deve essere acquisita per due anni negli ultimi cinque, che precedono la sottoscrizione della "comunicazione" per gli esercizi di vicinato o la "domanda di autorizzazione" per le medie e grandi strutture di vendita.
L’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio – REC – per il gruppo alimentare, carni, o la ex tabella VIII, nel periodo che va dal 24 aprile 1994 al 24 aprile 1999, è provata sia da chi si è iscritto al rec entro detto arco di tempo oppure da chi vi è stato iscritto o comunque rimasto iscritto, sulla base di un provvedimento camerale.
Per vendere i prodotti che rientrano nelle tabelle speciali per le tabaccherie, farmacie e distributori di carburante, nonché i giornali e le riviste, è richiesto il possesso dei requisiti personali previsti dal D.Lgs. n. 114/98. Qualora vengano venduti prodotti alimentari è richiesto altresì il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. n. 114/98.
L’esercizio in proprio dell’attività commerciale è autocertificato e provato dalla iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
L’associazione in partecipazione è comprovata da copia del relativo contratto debitamente registrato e dalla dichiarazione dei redditi dell’associato.
Art. 7
(Comunicazione per apertura di esercizi di vicinato e domande per medie e grandi strutture. Applicazione Legge n. 241/90)
All’atto della presentazione delle "comunicazioni" relative agli esercizi di vicinato e delle "domande" per le medie e grandi strutture di vendita, per l’apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita, sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:
Settore competente alla gestione della pratica;
oggetto del procedimento;
responsabile del procedimento;
ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
termine di conclusione del procedimento.
Per le comunicazioni e le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso stesso, debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all’interessato le indicazioni di cui al precedente comma 1.
I termini per l’efficacia della comunicazione relativa agli esercizi di vicinato e per il formarsi del silenzio assenso sulle domande relative alle medie e grandi strutture, decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione e domanda del soggetto interessato, a condizione che le stesse siano regolarmente formulate e complete di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell’inoltro al Comune.
Qualora la comunicazione e le domande non siano regolari e complete, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questo caso il termine decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolare.
I termini di cui al precedente comma 3 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all’interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell’interessato, di elementi o allegati alla comunicazione o alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.
Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini di cui al precedente comma 3 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 3.
Art. 8
(Esercizio congiunto ingrosso/dettaglio)
E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio .
Il divieto di cui al comma precedente non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramente ed utensileria;
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per l’edilizia;
legnami;
l’esercizio dell’attività di vendita, all’ingrosso e al dettaglio in una stessa struttura commerciale, puo’ essere svolto in locali che abbiano, ciascuno, un proprio ingresso dall’esterno. detti locali possono essere dotati anche di aperture che li rendano tra loro intercomunicanti a condizione che le stesse non siano accessibili ed utilizzabili da pubblico.
Art. 9
(Forme particolari di commercio)
La vendita al pubblico, in un’unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti che appartengono a settori merceologici diversi è consentita nell’esercizio che ha nel proprio settore merceologico il prodotto che, rispetto agli altri contenuti nella confezione, risulta di valore pari ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenuto conto dei valori di mercato dei vari prodotti.
I prodotti alimentari possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell’esercizio, fatta salva l’osservanza delle norme igienico-sanItarie.
Le erboristerie sono da considerare esercizi di carattere misto. tali esercizi sono da considerare appartenenti al settore merceologico alimentare ed in quanto tali assoggettati alle norme dettate dal D.Lgs. n. 114/98 per tale settore, in particolare all’obbligo della sussistenza, negli operatori, dei requisiti di formazione professionale specifica.
Coloro che alla data del 24 aprile 1999 erano in possesso dell’autorizzazione ai sensi della Legge n. 32/68, possono continuare a vendere soltanto prodotti surgelati.
L’attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all’attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non può essere ceduta separatamente dall’attività principale alla quale inerisce.
Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore a fini promozionali, o per orientare la scelta dei prodotti in vendita.
Coloro che hanno titolo per vendere al dettaglio prodotti alimentari possono, parimenti, vendere gli stessi prodotti allo stato di "surgelati".
Il commercio al dettaglio di "oggetti preziosi" è subordinato anche al possesso della licenza prevista dall’art. 127 del R.D. n. 773/31.
Per la vendita di piante o parti di esse e di semi per la loro riproduzione, di fitofarmaci, di piante officinali, di prodotti oggetto dell’esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie oltre all’autorizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 114/98, occorre essere in possesso dei requisiti particolari previsti dalla normativa che disciplina il commercio di detti prodotti.
Art. 10
(Attività di vendita temporanee)
In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi, e ove necessario professionali, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 e di cui alla Legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni, che devono essere autocertificati. potrà altresì essere autorizzata la vendita di beni da parte dei produttori agricoli di cui alla legge 59/63.
Nell’autorizzazione devono essere precisati i giorni e l’orario di validità, il luogo di esercizio ed il soggetto autorizzato.
Data la temporaneità e l’occasionalità del rilascio si possono rilasciare anche per siti o luoghi non a destinazione commerciale, accertate comunque le condizioni di sicurezza e di igienicità dei luoghi, nei modi di legge.
L’istanza deve pervenire al Comune, pena il non accoglimento, entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione o evento per il quale si richiede l’autorizzazione per la vendita.
Il responsabile del procedimento deve fornire risposta entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. Eventuali pareri interni ed esterni vengono raccolti attraverso la conferenza dei servizi.
Qualora non venga fornita risposta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’istanza si intende assentita.
Art. 11
(Sospensione dell’attività)
Della data di inizio della sospensione dell’attività nell’esercizio di vendita al pubblico il titolare deve dare tempestivamente notizia al Comune qualora debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L’esercente interessato deve puntualmente rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.
Art. 12
(Affidamento in gestione di reparti)
Il titolare di un esercizio commerciale strutturato "per reparti" ne può affidare uno o più, perchè li gestisca in proprio conto , ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.
Il gestore deve darne comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento prima dell’inizio della gestione, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell’esercizio, il reparto gestito e la durata della gestione.
Art. 13
(Modifiche nella rappresentanza legale di società e associazione)
Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo la comunicazione di inizio di attività per gli esercizi di vicinato od il rilascio delle autorizzazioni per una media o grande struttura di vendita, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una autorizzazione.
La persona giuridica o società ha l’onere di darne comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell’atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi di iscrizione al registro imprese.
Il nuovo legale rappresentante, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività.
La trasformazione di una società in un’altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti comporta una variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova comunicazione per l’apertura di un esercizio di vicinato od a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione per le medie e grandi strutture.
La società che risulta dalle trasformazioni deve darne comunicazione al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione dell’atto di trasformazione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio precisando, nella comunicazione, gli estremi dell’atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro Imprese e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti.
Art. 14
(Pubblicità dei prezzi)
Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nei luoghi indicati all’art. 14, comma 1, dal D.Lgs. n. 114/98., deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l’uso del mezzo ritenuto più idoneo dall’esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all’utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l’effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.
PARTE II
Art. 15
(Autorizzazione per i centri commerciali al dettaglio)
Un centro commerciale al dettaglio, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/98, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, con specifica destinazione d’uso commerciale, coincidente, per superficie di vendita, con una media o grande struttura di cui all’art. 4 comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. n. 114/98, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio.
Il centro commerciale deve essere dotato di spazi e servizi comuni, funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte.
il centro commerciale deve essere dotato di spazi e servizi comuni, funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte.
la superfici di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali nello stesso presenti.
5. I centri commerciali necessitano:
di un’autorizzazione generale per il centro come tale, in quanto media o grande struttura;
di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
il promotore o i commercianti associati nelle forme di legge che intendono dar vita ad un centro commerciale al dettaglio, costituito da più esercizi, possono presentare al Comune un’unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario. Trattandosi, comunque, di una media o grande struttura, la domanda di autorizzazione deve essere formulata conformemente al modello comm 2. Ai soli fini della presentazione della domanda il richiedente può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98. prima del rilascio dell’autorizzazione generale e unica per il centro, è possibile sostituire i richiedenti originari con altri.
L’attivazione dei singoli esercizi che, nel loro insieme, costituiscono il centro commerciale, avverrà dietro specifica domanda e rilascio della relativa autorizzazione, se si tratta di medie e grandi strutture, e previa comunicazione se si tratta di esercizi di vicinato.
Qualora il soggetto promotore del centro chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto di domanda, che esse, se rilasciabili, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l’attività. Se il centro commerciale è costituito, in tutto od in parte, da esercizi di vicinato. i soggetti indicati dal promotore inoltrERANNO le comunicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 114/98, entro il termine di trenta giorni precedente l’attivazione dell’esercizio. La comunicazione deve contenere le dichiarazioni previste dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98.
La fattispecie di cui al precedente comma non costituisce subingresso.
Dopo che le varie aziende che costituiscono il centro sono state effettivamente attivate, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di regolari e validi atti di trasferimento, tra vivi od a causa di morte.
Il trasferimento di sede di un esercizio fuori da un centro commerciale non è mai consentito.
Le modifiche che intervengono nella superficie di vendita degli esercizi del centro commerciale sono soggette ad autorizzazione o comunicazione.
La modifica o l’aggiunta di un settore merceologico è soggetta:
- a nuova autorizzazione, nel caso di medie o grandi strutture;
- a comunicazione, nel caso di negozi di vicinato.
Sono fatte salve le prescrizioni particolari previste nell’ambito dei progetti di qualificazione urbana e di rivitalizzazione dei centri storici.
PARTE III
Art. 16
(Programmi integrati per attività promozionali dei centri commerciali naturali)
I programmi integrati per attività promozionali che si svolgono nell’ambito dei centri commerciali naturali, come definiti all’art. 2 comma 11, lettera c, del presente Regolamento, possono prevedere interventi, sia a carattere strutturale che economico che, a titolo esemplificativo, si possono indicare come segue:
creazione di parcheggi pubblici o privati, pluripiani od interrati;
rifacimento di illuminazione pubblica;
pavimentazione di vie e piazze;
pedonalizzazione e regolamentazione del traffico, lungo vie e piazze;
ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici;
realizzazione di aree da destinare a verde pubblico;
realizzazione di arredo urbano, in modo da ottenere un miglioramento della vivibilità, dell’identità e delle forme di richiamo nell’ambito dell’insediamento commerciale;
recupero di facciate di edifici aventi valore storico-artistico e culturale;
recupero di immobili pubblici, da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree marcatali per l’attività di commercio su area pubblica, ad attività commerciali in genere, od a luoghi di esposizione mostre od attività culturali a carattere anche non permanente;
creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;
promozione di particolari merceologie, attraverso appositi studi di mercato, per elevare la qualità degli insediamenti commerciali;
organizzazione di idonee aree pubbliche da destinare alla realizzazione di forme di mercato su area pubblica integrative, complementari al commercio al dettaglio in sede fissa;
divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questo costituisca un grave ed evidente elemento di contrasto con i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali.
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Il Consiglio Comunale, sentito il parere delle associazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio, approva con apposito provvedimento i progetti di cui al comma precedente, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione che deve contenere, tra l’altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati che vi intervengono ed un dettagliato piano finanziario.
Per i centri polifunzionali il comune può rilasciare autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di giornali e riviste, anche in deroga alla normativa comunale, dando la priorità ad operatori già in attività che intendano trasferire la loro attività all’interno dei centri.
I progetti integrati per la rivitalizzazione di determinate aree urbane sono adottati dal Comune con apposita delibera consiliare, anche su proposta di soggetti privati e dei Centri di assistenza tecnica e devono essere sempre corredati da un programma di attuazione degli interventi che preveda i tempi e le modalità di realizzazione nonché da un piano finanziario degli investimenti.
I progetti integrati di rivitalizzazione possono prevedere sia interventi di natura urbanistico-edilizia, laddove ciò possa costituire elemento di sostegno delle attività commerciali in sede fissa o su area pubblica, sia azioni di promozione e sostegno per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali. Il Comune può prevedere abbattimenti negli oneri di urbanizzazione.
I progetti integrati di rivitalizzazione possono usufruire di finanziamenti su fondi pubblici all’uopo destinati. è’ data priorità ai progetti che forniscono le migliori garanzie sul piano dell’igiene degli alimenti e della salute pubblica. La Giunta comunale, a tal fine, adotta i criteri per il riparto dei finanziamenti e le altre priorità per il raggiungimento degli obiettivi del D.Lgs. n. 114/98 e Legge Regionale n. 28/99.
La realizzazione degli interventi previsti può essere attuata anche attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private, eventualmente anche per il tramite dei Centri di assistenza tecnica.
PARTE IV
Art. 17
(Comunicazione per apertura esercizi di vicinato. Istruttoria. Decisioni)
Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita ed il settore merceologico di un esercizio di vicinato, deve inviare al Comune apposita comunicazione utilizzando per lo scopo, il modello comm1.
La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune – Ufficio Protocollo oppure inviata a mezzo di lettera.
la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione nel protocollo generale.
Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento lo rende noto al soggetto interessato nei modi, termini e con gli effetti precisati all’art. 7, comma 4 del presente Regolamento.
Se la comunicazione è regolare e completa il responsabile del procedimento provvede d’ufficio, anche a campione, a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, ed alla Legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
che per il locale od i locali nel quale/nei quali si intende effettuare l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie sussista il rispetto delle prescrizioni contenute dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;
che il locale, sede dell’attività sia conforme alle previsioni stabilite, per gli esercizi commerciali, dei vigenti strumenti urbanistici;
il rispetto dei Regolamenti comunali di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99 e di cui all’art. 10, comma 1, lettera C, del D.Lgs. n. 114/98, se adottati;
la veridicità di quanto dichiarato nella comunicazione relativamente a: settore merceologico, ubicazione all’esercizio, superficie di vendita, spazi destinati ai parcheggi.
L’accertamento delle condizioni di cui alle lettere b, c, e, può essere effettuato anche a mezzo della Conferenza dei Servizi, da convocare dal responsabile del procedimento.
I servizi interni devono fornire motivata risposta al settore segreteria generale entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
Qualora la verifica d’ufficio dia esito positivo, il responsabile competente procede alla archiviazione della pratica, senza necessità di emanare alcun provvedimento.
In caso di esito negativo della verifica deve essere emanato un provvedimento di divieto di inizio dell’attività oggetto di comunicazione.
Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato:
senza aver inviato al Comune la comunicazione di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 114/98;
prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
a seguito di dichiarazione non veritiera, relativamente ai requisiti e presupposti richiesti dall’art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente Regolamento;
sarà ordinata la immediata chiusura dell’esercizio stesso con atto emanato dal responsabile di settore e saranno irrogate le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 114/98; se del caso sarà inoltrata denuncia penale, ai sensi dell’art. 483 cod. pen.
Art. 18
(Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato)
Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
la predisposizione di liste o menù dei prodotti offerti con relativi prezzi, la raccolta o registrazione delle ordinazioni e il servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande costituiscono elementi che identificano il servizio di somministrazione.
per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffe murali e simili. Non sono tali eventuali piani di appoggio sistemati nell’esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande, dopo l’uso.
Art. 19
(Autorizzazione per medie strutture di vendita)
Per ottenere l’autorizzazione per l’apertura, trasferimento di sede, estensione del settore merceologico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, l’ampliamento della superficie di vendita fino a raggiungere i limiti di una media struttura di vendita, il soggetto interessato deve inoltrare domanda al Comune utilizzando, per lo scopo, il modello comm2.
Con apposito provvedimento, il Consiglio Comunale può prevedere un inserimento graduale delle medie strutture di vendita in aree specifiche, nelle quali siano stati riscontrati fenomeni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato. Dette aree non possono superare il cinquanta per cento del territorio comunale.
Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma 1, possono essere presentate direttamente al Comune – Ufficio Protocollo oppure inviate a mezzo di lettera raccomandata.
Per le domande presentate direttamente all’Ufficio Protocollo, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza., Per quelle inviate a mezzo del servizio postale fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante.
All’atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le indicazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del presente Regolamento.
Qualora la domanda non sia giudicata regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente nei modi e termini e con gli effetti precisati all’art. 7, comma 4, del presente Regolamento.
Nel caso in cui dal responsabile del procedimento non sia rilevata alcuna irregolarità o incompletezza nella domanda, il termine per il concretizzarsi del silenzio-assenso decorre dalla data del ricevimento della domanda stessa, individuata come precisato al precedente comma 5.
Se la domanda è regolare e completa il responsabile del procedimento provvede, d’ufficio, a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 ed alla Legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
che per il locale od i locali nel quale/nei quali si intende effettuare l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie sussista il rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;
che il locale, sede dell’attività, sia conforme alle previsioni stabilite dai vigenti strumenti urbanistici per gli esercizi commerciali classificati come medie strutture di vendita;
la veridicità di quanto dichiarato nel modello comm 2, utilizzato per l’inoltro della domanda.
L’accertamento delle condizioni di cui alle lettere b) e c) può essere effettuato anche a mezzo della conferenza dei servizi, da convocare dal responsabile del procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.
I servizi interni devono fornire risposte all’ufficio commercio entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Qualora la verifica d’ufficio dia esito positivo, l’ufficio o servizio competente procede al rilascio dell’autorizzazione.
In caso negativo della verifica il responsabile del procedimento deve provvedere ad emanare provvedimento di diniego, motivato in fatto ed in diritto, da notificare nei modi di legge al soggetto interessato entro e non oltre il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.
L’autorizzazione per l’apertura e l’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture, è un atto dovuto, a condizione che l’intervento venga effettuato a seguito di concentrazione od accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 426/71, per la vendita di generi a largo e generale consumo. La superficie risultante è pari o inferiore alla somma delle effettive superfici concentrate o accorpate. Non sono previsti limiti dimensionali dei punti vendita che si intendono concentrare o accorpare.
L’accorpamento e concentrazione degli esercizi di cui al precedente comma 10 deve rispettare le seguenti condizioni:
gli esercizi devono essere stati autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71. Sono esclusi, quindi, quelli attivati con la "comunicazione" di cui agli artt. 7 e 25 del D.Lgs. n. 114/98;
l’autorizzazione deve riguardare almeno una delle tabelle di largo e generale consumo, già definite dall’art. 31, comma 3, del D.M. n. 375/88 (tabelle I, Ia, II, VI, VIII e IX);
il richiedente deve, con atto unilaterale d’obbligo reso al Comune, con firma autenticata nei modi di legge, impegnarsi a reimpiegare il personale degli esercizi concentrati o accorpati;
la concentrazione e l’accorpamento non danno diritto ad incrementi di superficie di vendita rispetto a quella che risulta dalla sommatoria delle effettive superfici degli esercizi concentrati o accorpati.
Il rilascio dell’autorizzazione conseguente all’accorpamento od alla concentrazione, comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi preesistenti ed il totale reimpiego del personale degli esercizi stessi. L’impegno al reimpiego del personale viene precisato come detto al precedente comma 11, lettera c).
E’ dovuta l’autorizzazione per:
il trasferimento di sede di una media struttura di vendita in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità con le specifiche norme urbanistiche vigenti e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14;
l’aggiunta di un settore merceologico a seguito di accorpamento o concentrazione. L’accorpamento e la concentrazione producono gli effetti indicati al precedente comma 12.
A seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, e dell’operatività dei programmi per la tutela delle aree vulnerabili, per la valorizzazione dei centri storici, nonché dei programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva, quanto previsto al precedente comma 10 si applica esclusivamente alle medie strutture localizzate nelle aree interessate dai programmi stessi.
Dopo che saranno stati approvati e divenuti operativi i programmi di cui al precedente comma 14, il rilascio di autorizzazioni, nelle aree interessate, per l’apertura, l’ampliamento di superficie ed il trasferimento di sede delle medie strutture saranno disciplinate, anche per quanto riguarda il procedimento, dall’apposita normativa che il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99.
Al fine dell’esame e valutazione di più domande concorrenti, volte ad ottenere il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita localizzate nelle aree interessate dai programmi adottati per la tutela delle aree vulnerabili, si tiene conto delle seguenti priorità:
concentrazione di preesistenti medie strutture ed assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente;
(per il settore non alimentare) frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione professionale per il commercio oppure possesso di adeguata qualificazione professionale;
quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente, oggetto di recupero;
numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
numero di occupati;
impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.
a parità di condizioni indicate al precedente comma lettere c), d), e), f) e g) è data priorità alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti.
Qualora, per l’attivazione di una media struttura o l’ampliamento della superficie di vendita, sia necessario procedere anche al rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia, quest’ultima deve essere rilasciata contestualmente a quella prevista per l’esercizio dell’attività commerciale.
Il Comune, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio o diniego della autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale.
La domanda per l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita, il cambio o l’aggiunta del settore merceologico di una media struttura di vendita regolarmente compilata mediante l’utilizzo del modello comm 2, è da ritenersi accolta se non vi è stata interruzione o sospensione di termini e se entro e non oltre il termine di novanta giorni, decorrente dalla data del suo ricevimento, non è stato comunicato il diniego.
Ai fini dell’accesso ai documenti relativi all’istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla Legge n. 241/90 e successive modifiche.
Art. 20
(Servizi di interesse pubblico svolti dagli esercizi di vicinato e medie strutture)
Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, anche i seguenti altri servizi di interesse pubblico:
somministrazione di alimenti e bevande;
vendita di giornali e riviste;
biglietterie e centri prenotazioni;
rivendita tabacchi;
strutture ricettive;
Art. 21
(Disposizioni per grandi strutture di vendita)
Per le aperture, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e merceologico delle grandi strutture di vendita, si fa riferimento alle procedure indicate all’art. 11 del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99.
Art. 22
(Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e del settore merceologico, degli esercizi commerciali)
Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e del settore merceologico sono consentite soltanto nelle zone d’insediamento commerciale o in quelle, diverse, nelle quali comunque gli strumenti urbanistici le consentano..
Le nuove aperture , nel rispetto delle compatibilità urbanistico – edilizie sono soggette:
a "comunicazione", nel caso di esercizi di vicinato fatto salvo il rispetto dei programmi d’intervento per la tutela e valorizzazione dei centri storici e di rivitalizzazione della rete distributiva di cui all’articolo 8 del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99;
ad autorizzazione, nel caso di medie e grandi strutture, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99 e dei programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99.
Il trasferimento di sede è consentito solo se avviene nelle zone nelle quali è prevista la destinazione commerciale ed è soggetto:
a "comunicazione", per gli esercizi di vicinato, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2, lettera a);
ad "autorizzazione" per le medie e grandi strutture, rilasciate nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2, lettera b).
Il trasferimento di un esercizio commerciale all’interno di un centro commerciale è atto dovuto e come tale soggetto a "comunicazione" alle condizioni eventuali seguenti:
quando l’esercizio che si intende trasferire è ubicato esternamente alle zone commerciali previste dallo strumento urbanistico vigente;
quando il trasferimento non modifica la tipologia, né la superficie complessiva del centro commerciale.
La modifica o l’aggiunta di settore merceologico è soggetta:
a "comunicazione" negli esercizi di vicinato, nel rispetto di quanto precisato al precedente comma 2, lettera a);
a nuova "autorizzazione", nel caso di medie e grandi strutture di vendita, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, lettera b).
PARTE V
Art. 23
(Orari di apertura e chiusura)
Gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, ad eccezione della domenica, di altre festività e eventualmente della mezza giornata di riposo infrasettimanale ( così come disciplinato dal successivo comma 3) , dalle ore 7 alle ore 22.00 . entro tali limiti, l’esercente può determinare liberamente l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, con l’obbligo di non superare comunque il limite di tredici ore giornaliere.
l’orario di apertura dell’esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante l’uso di cartelli o di altri idonei mezzi di comunicazione, ben visibili e leggibili anche dall’ esterno dell’esercizio.
il sindaco stabilisce con propria ordinanza , sentite le organizzazioni individuate al comma 1 dell’art. 11 del decreto legislativo 114/98 e a seguito di un’eventuale accordo di area ( art. 12 regolamento regionale 4/99), i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Il sindaco può stabilire altresì , con le modalità di cui al comma precedente, la chiusura infrasettimanale anche diversificata per ogni tipologia di esercizio.
qualora nel corso dell’anno ricorrano più di due festività consecutive il sindaco individuerà le modalità di apertura obbligatoria in uno di essi degli esercizi del settore alimentare.
PARTE VI
Art. 24
(Subingresso negli esercizi di vendita al minuto)
Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi od a causa di morte di un esercizio di vendita al dettaglio è soggetto a comunicazione al Comune.
Non può essere oggetto di atti di trasferimento l’attività corrispondente soltanto ad un settore merceologico dell’esercizio. La comunicazione comporta di diritto, per le medie e grandi strutture, il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione che:
sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda, nei modi di legge;
il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività previsti dall’art. 5 del D.Lgs n. 114/98.
Per gli esercizi di vicinato la comunicazione di subentro comporta il diritto del subentrante, se in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del D.lgs 114/98, di continuare l’attività del dante causa.
La comunicazione di subingresso deve essere effettuata utilizzando il modello comm1 per gli esercizi di vicinato ed il modello comm3 per le medie e grandi strutture.
La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:
in caso di subentro per causa di morte: dodici mesi, decorrenti dalla morte del titolare;
in caso di subentro per atto tra vivi: sessanta giorni dall’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio.
L’atto di trasferimento dell’esercizio deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata registrata.
In caso di morte del titolare dell’esercizio di vendita la comunicazione deve essere effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza prevista dall’art. 1105 del cod. civ., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero che abbiano costituito una società in uno dei tipi previsti dal codice civile per la gestione dell’attività, sempre che abbiano i requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98. Qualora si tratti di esercizi appartenenti al settore alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 entro dodici mesi dalla comunicazione di subingresso.
Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione al comune. Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l’attività entro i termini seguenti:
dodici mesi, per gli esercizi di vicinato e le medie strutture;
ventiquattro mesi, per le grandi strutture.
decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa.
Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può continuare l’attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione di subingresso al comune. Qualora non inizi l’attività entro dodici mesi dalla data predetta o, trattandosi di un esercizio del settore alimentare, non acquisisca i requisiti professionali, decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa.
Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio, può iniziare l’attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali ed avendo, comunque, presentato apposita comunicazione di subingresso al comune nei termini di cui al precedente comma 4, lettera b).
Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l’attività entro i termini di cui al precedente comma 7 e nel caso in cui non presenti la comunicazione di cui al precedente comma 4.
Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l’autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l’attività entro il termine di cui al precedente comma 7 decade dal diritto di esercitare tale attività.
La società alla quale, contestualmente alla costituzione, viene conferita un’azienda commerciale può continuare, per 60 giorni l’attività del conferente, dandone immediata comunicazione al comune. Qualora non acquisisca i requisiti professionali entro lo stesso termine, decade dal diritto di esercitare l’attività conferita.
Nei casi in cui viene autorizzata la continuazione di un’impresa commerciale da parte di un soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al comune incaricando, per la conduzione dell’esercizio una persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l’interessato deve darne comunicazione al comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale. Qualora non acquisisca detti requisiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di cessazione di incapacità, decade dal diritto di esercitare l’attività, a meno che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. In questo caso, prima della scadenza dell’anno, deve comunicare al Comune le cause che hanno impedito l’acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga del termine di decadenza.
I termini previsti nel presente articolo possono essere prorogati, da parte del responsabile del settore, su motivata istanza del richiedente.
Art. 25
(Cessazione d’attività)
La cessazione dell’attività degli esercizi di vendita al dettaglio deve essere comunicata al comune utilizzando il modello comm1 per gli esercizi di vicinato ed il modello comm3 per le medie e grandi strutture.
PARTE VII
Art. 26
(Vendite di liquidazione)
Le vendite di liquidazione sono definite dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98 e dall’art. 15, comma 1, del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99.
L’operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, in carta semplice, al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo di lettera. la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
La comunicazione deve contenere:
in caso di liquidazione per cessazione di attività: atto di rinuncia all’autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita; comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato;
In caso di liquidazione per cessione di azienda: copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
In caso di liquidazione per trasferimento dell’attività in altri locali: copia della comunicazione di trasferimento, se si tratta di esercizi di vicinato ovvero dell’autorizzazione negli altri casi, unitamente a documentazione dimostrativa della disponibilità dei nuovi locali;
In caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali:
il comune
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