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D.L. 22-4-2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2021, n. 96.

D.L. 22 aprile 2021, n. 52   (1) (2).

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2021, n. 96.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87.

 


Art. 9-bis.  Impiego certificazioni verdi COVID-19 (51)

In vigore dal 23 luglio 2021

1.  A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a)  servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b)  spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c)  musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d)  piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e)  sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f)  centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g)  centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h)  attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
i)  concorsi pubblici.

2.   Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3.   Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4.   I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

5.   Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.


(51) Articolo inserito dall’ art. 3, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105.

 


 
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